((Art. 2 bis Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni 1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attivita' lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio. 2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' abrogato.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). - Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2021, n. 70, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19). - 1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche ed educative statali, di: a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, dell'aria e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi. 4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. (Abrogato). 6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita', della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. 6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.