((Art. 2 bis 
 
                       Misure per il personale 
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
   1. L'assenza dal lavoro del  personale,  che  svolge  un'attivita'
lavorativa  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato,  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  per  la  somministrazione  del
vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta  assenza  non
determina  alcuna  decurtazione  del   trattamento   economico,   ne'
fondamentale ne' accessorio. 
  2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998). - Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,   connesse   all'emergenza    da    COVID-19)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2021,  n.  70,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31 (Misure per favorire l'attivita' didattica e
          per il recupero delle competenze e della  socialita'  delle
          studentesse e degli studenti nell'emergenza  da  COVID-19).
          -  1. Il  fondo  per  il  funzionamento  delle  istituzioni
          scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di
          euro nell'anno 2021. Il  predetto  incremento e'  destinato
          per l'acquisto, sulla base  delle  esigenze  delle  singole
          istituzioni scolastiche ed educative statali, di: 
                  a)  dispositivi  di  protezione  e  materiali   per
          l'igiene individuale, dell'aria e degli  ambienti,  nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, il  cui  impiego
          sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
                  b) specifici servizi professionali per il  supporto
          e l'assistenza psicologica e pedagogica,  da  rivolgere  in
          particolar modo a studentesse  e  studenti,  oltre  che  al
          personale scolastico, in relazione alla  prevenzione  e  al
          trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze   derivanti
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
                  c) servizi medico-sanitari volti  a  supportare  le
          istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione
          dell'emergenza  epidemiologica,  nelle  attivita'  inerenti
          alla somministrazione facoltativa di test diagnostici  alla
          popolazione  scolastica  di  riferimento,  all'espletamento
          delle attivita' di tracciamento  dei  contatti  nell'ambito
          della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere
          una funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i
          Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; 
                  d)   dispositivi   e   materiali    destinati    al
          potenziamento delle attivita' di inclusione degli  studenti
          con disabilita', disturbi  specifici  di  apprendimento  ed
          altri bisogni educativi speciali. 
                1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19  e  del  relativo  impatto  sul
          sistema universitario, i  collegi  universitari  di  merito
          riconosciuti   nonche'   quelli   accreditati   ai    sensi
          rispettivamente  degli  articoli  16  e  17   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e  dei  relativi  decreti
          attuativi mantengono il proprio status con  riferimento  al
          monitoraggio  dei  requisiti  di   riconoscimento   e   dei
          requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati   relativi
          all'anno  accademico  2020/2021,  a  prescindere  dal  loro
          rispetto. 
                2. Le risorse di cui al comma 1 sono  assegnate  alle
          istituzioni scolastiche ed educative statali dal  Ministero
          dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti
          per la ripartizione del fondo per  il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1,  comma
          601, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il  Ministero
          dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle
          iniziative  di  cui  al  comma  1  ed  assicura  interventi
          centralizzati di  indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in
          favore delle istituzioni scolastiche ed educative  statali,
          anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo -
          Contabile e  la  predisposizione  di  procedure  operative,
          modelli anche informatici e documentazione funzionali  alla
          gestione e alla rendicontazione delle risorse. 
                3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno  seguente
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          comunica alle istituzioni scolastiche ed educative  statali
          l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1  da
          assegnare, con  l'obiettivo  di  accelerare  l'avvio  delle
          procedure di affidamento e realizzazione degli  interventi.
          Le istituzioni scolastiche ed educative statali  provvedono
          entro  il  31  dicembre  2021  alla   realizzazione   degli
          interventi  o   al   completamento   delle   procedure   di
          affidamento degli interventi. 
                4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
          ed  educative   statali   svolgono   controlli   successivi
          sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente
          articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite,  ai
          sensi  dell'articolo  51,  comma  4,  primo  periodo,   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129,  e
          secondo  le  indicazioni  del  Ministero   dell'istruzione,
          sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                5. (Abrogato). 
                6. Al fine di supportare le  istituzioni  scolastiche
          ed  educative  statali  nella  gestione  della   situazione
          emergenziale  e  nello  sviluppo  di  attivita'   volte   a
          potenziare   l'offerta   formativa   extracurricolare,   il
          recupero delle competenze di base, il consolidamento  delle
          discipline, la promozione  di  attivita'  per  il  recupero
          della socialita', della proattivita', della vita di  gruppo
          delle studentesse e degli studenti anche  nel  periodo  che
          intercorre tra la fine delle lezioni  dell'anno  scolastico
          2020/2021  e  l'inizio  di  quelle   dell'anno   scolastico
          2021/2022, il Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di
          cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'
          incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2021.  Tali
          risorse sono assegnate e utilizzate sulla base  di  criteri
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di
          cui  al  Programma  operativo  nazionale  «Per  la  Scuola»
          2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni  dall'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Le   istituzioni
          scolastiche ed educative statali  provvedono  entro  il  31
          dicembre 2021 alla  realizzazione  degli  interventi  o  al
          completamento  delle   procedure   di   affidamento   degli
          interventi,  anche  tramite  il   coinvolgimento,   secondo
          principi di trasparenza  e  nel  rispetto  della  normativa
          vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. 
                6-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  6  sono
          inoltre  stanziati,  a  supporto   della   gestione   della
          situazione emergenziale e dello sviluppo di attivita' volte
          a  potenziare  l'offerta  formativa   extracurricolare,   3
          milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione
          Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  per  il  riparto  alle  istituzioni
          scolastiche situate nei territori di competenza. 
                6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
                7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,
          pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 42.