Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attivita' delle imprese del settore creativo, le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonche' le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina: a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di: i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative; ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo; iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative; b) al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici; c) al capo IV, le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III; d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.