Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto definisce le disposizioni  per  l'attuazione
dell'art. 1, commi da 109  a  112,  della  legge,  individuando,  tra
l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le
tipologie di interventi previsti dalla  legge,  i  codici  ATECO  che
classificano le attivita' delle  imprese  del  settore  creativo,  le
modalita' e i criteri  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  le
iniziative ammissibili  alle  diverse  forme  di  aiuto,  nonche'  le
ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina: 
    a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo  sviluppo  e  il
consolidamento delle imprese creative,  finalizzati  alla  promozione
di: 
      i. programmi di  investimento  realizzati  da  singole  imprese
creative; 
      ii. programmi di investimento realizzati  da  imprese  creative
con una prospettiva  di  collaborazione  rispetto  ad  altre  imprese
creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo; 
      iii.  investimenti  nel  capitale  di  rischio  delle   imprese
creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono  start-up
innovative e PMI innovative; 
    b)  al  capo  III,  gli  interventi  per  la   promozione   della
collaborazione tra imprese creative  e  soggetti  operanti  in  altri
settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici; 
    c) al capo IV, le modalita' di attuazione delle  agevolazioni  di
cui ai capi II e III; 
    d) al  capo  V,  le  ulteriori  misure  di  sostegno  al  sistema
imprenditoriale del settore creativo.