Art. 4 
 
              Ripartizione della dotazione finanziaria 
 
  1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109,  della
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita: 
    a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro; 
    b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro; 
    c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro. 
  2. La dotazione di  cui  al  comma  1  e  le  successive  eventuali
assegnazioni al Fondo possono essere ripartite  secondo  una  diversa
proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  non
prima di dodici  mesi  dall'avvio  dell'operativita'  del  Fondo,  in
relazione  ai  fabbisogni  emergenti  in  sede  di  attuazione  degli
interventi, anche tenuto conto  delle  collaborazioni  instaurate  ai
sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attivita' di valutazione e
analisi previste dal capo V. Con la medesima modalita' possono essere
definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o  per  il
sostegno di particolari ambiti ai  sensi  dell'art.  3,  in  presenza
dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su
risorse dei fondi strutturali  e  di  investimento  europei  o  della
pianificazione nazionale  delle  risorse  destinate  alla  ripresa  e
resilienza.