Art. 4 Ripartizione della dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita: a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro; b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro; c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro. 2. La dotazione di cui al comma 1 e le successive eventuali assegnazioni al Fondo possono essere ripartite secondo una diversa proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate ai sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attivita' di valutazione e analisi previste dal capo V. Con la medesima modalita' possono essere definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il sostegno di particolari ambiti ai sensi dell'art. 3, in presenza dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza.