Art. 6 
 
         Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 
 
  1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse  ai  sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER,  qualora  le  imprese  richiedenti
soddisfino  le  condizioni  previste  dal   medesimo   articolo.   In
particolare, la concessione e' disposta ai  sensi  dell'art.  22  del
regolamento GBER in caso di imprese: 
    a) non quotate; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; 
    c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque anni alla data di presentazione della domanda; 
    d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti  dal  medesimo
art. 22 del regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di  non  aver
rilevato  l'attivita'  di  un'altra  impresa;  di  non  avere  ancora
distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione. 
  2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al  comma
1,  le  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei  limiti   del
regolamento de minimis.