Art. 3 Natura, portata dei programmi di sviluppo, tipologia di interventi sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilita'. 1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere: a) agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimico/farmaceutico. 2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, e' destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e). 3. Le filiere produttive strategiche per lo sviluppo, come individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di cui al comma 2 potranno essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande, dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate. 4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati: da piu' imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima; da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinera', in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera. 5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilita'. Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523. 6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto: a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) attivita' e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 7. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.