Art. 3 
 
Natura, portata dei programmi di sviluppo,  tipologia  di  interventi
  sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilita'. 
 
  1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad  oggetto  la
realizzazione  di   programmi   di   sviluppo   concernenti   filiere
produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del  sistema
Paese. In sede di prima applicazione, sono  ritenute  strategiche  le
seguenti filiere: 
    a) agroindustria; 
    b) design, moda e arredo; 
    c) automotive; 
    d) microelettronica e semiconduttori; 
    e) metallo ed elettromeccanica; 
    f) chimico/farmaceutico. 
  2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art.  1,
comma  3,  e'  destinata  al  sostegno  dei  programmi  di   sviluppo
concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e). 
  3.  Le  filiere  produttive  strategiche  per  lo  sviluppo,   come
individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di
cui al comma 2 potranno  essere  oggetto  di  revisione  in  funzione
dell'andamento  delle  domande,   dell'assorbimento   delle   risorse
stanziate  ovvero  di  eventuali  nuove  esigenze  di  sviluppo   che
dovessero essere individuate. 
  4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1
possono essere realizzati: 
    da  piu'  imprese  operanti  nella  filiera  di  riferimento,   a
condizione  che  i  singoli  progetti   di   investimento   risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo  o  al
rafforzamento della filiera medesima; 
    da una sola impresa, a condizione che il  programma  di  sviluppo
presenti  forti  elementi  di  integrazione   con   la   filiera   di
appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in  termini
di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori  della  filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo,  con  particolare
riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.  Ai  fini  di
cui sopra, nell'ambito  della  proposta  progettuale,  devono  essere
fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della  filiera
di appartenenza, con indicazione dei rapporti  di  natura  produttiva
e/o commerciale in  essere,  e  dei  benefici  che  il  programma  di
sviluppo determinera',  in  termini  economici  e  produttivi,  sulla
complessiva filiera. 
  5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento  (UE)
n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente  decreto  non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852  (principio  «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare  conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche'  a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021,
ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilita'.  Inoltre,  agli
stessi,  devono  essere  applicati  gli  orientamenti  tecnici  della
Commissione  sulla  verifica  della  sostenibilita'  per   il   Fondo
InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523. 
  6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui  al
presente decreto: 
    a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili,  compreso
l'uso a valle; 
    b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c) attivita' e attivi connessi alle discariche di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
    d) attivita' e attivi nel  cui  ambito  lo  smaltimento  a  lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  7. In sede di presentazione dell'istanza  di  accesso,  le  imprese
proponenti e aderenti assumono  l'impegno  a  garantire  il  rispetto
degli orientamenti tecnici  citati  sull'applicazione  del  principio
«non arrecare un danno  significativo»  (2021/C58/01),  nonche',  nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma  di  sviluppo
sia   previsto   un    incremento    occupazionale,    a    procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti   professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di  interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero  dei  lavoratori  delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da  tavoli  di  crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.