Art. 4 
 
            Forma ed intensita' dell'aiuto e disposizioni 
              di reinvestimento dei potenziali rientri 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  al  titolo  II  del  presente
decreto, le agevolazioni sono concesse nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste nei titoli II,  III  e  IV  del  decreto  9
dicembre 2014 e successive modifiche e  integrazioni  e  assumono  le
forme  previste  dall'art.  8  del   medesimo   decreto,   anche   in
combinazione tra loro. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9  dicembre  2014  in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui  al
presente capo, in attuazione di  quanto  in  proposito  previsto  dal
regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere  sostenuti  per  gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione. 
  3. Le risorse che  rientrano  nella  disponibilita'  del  Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di  restituzione  dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate  per  il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il  2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del  Ministro
dello sviluppo economico.