Art. 5 Disposizioni finali 1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonche' in ordine: a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018; h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.