Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere
fornite specificazioni sulle  modalita'  di  verifica  da  parte  del
soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonche' in ordine: 
    a) agli adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e
imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei
progetti, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1043  della  legge  del  30
dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22,  paragrafo  2,
lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241  e  gli  ulteriori
adempimenti  per  finalita'  di  monitoraggio  previste  dalle  norme
europee o nazionali; 
    b) al  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati,  nonche'  di   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; 
    d) agli obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; 
    e) agli obblighi  connessi  all'utilizzo  di  un  conto  corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione  di
un'apposita codificazione contabile e  informatizzata  per  tutte  le
transazioni relative al progetto  per  assicurare  la  tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    f) agli adempimenti connessi per il rispetto  del  principio  del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
    g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, della documentazione progettuale,  che,  nelle  diverse  fasi  di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico,  del  Servizio  centrale  per  il
PNRR, dell'Unita' di audit,  della  Commissione  europea,  dell'Olaf,
della  Corte  dei  conti  europea,  della  Procura  europea  e  delle
competenti   Autorita'   giudiziarie   nazionali,   autorizzando   la
Commissione, l'Olaf, la Corte dei  conti  e  l'Eppo  a  esercitare  i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; Euratom) 1046/2018; 
    h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia  e
vigila, fornendo al soggetto gestore  le  direttive  occorrenti,  sul
rispetto  delle  condizioni  e  delle  tempistiche  previste  per  il
raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR, cosi' come individuati
in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13  luglio
2021 e dai successivi eventuali atti  modificativi  e  integrativi  e
adotta le opportune misure  per  tutelare  gli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.