Art. 2 Autonomia 1. Gli istituti di cui al presente decreto, uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tali istituti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Ciascun istituto elabora il proprio statuto, che ne dichiara e definisce la missione, gli obiettivi, l'organizzazione. Lo statuto e' adottato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e approvato con decreto del Ministro della cultura, su proposta del direttore generale vigilante. Lo statuto e' redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet dell'istituto. 3. Ciascun istituto provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilita', dall'utilizzo dei beni e degli spazi in consegna, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attivita' e dalle attivita' di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione europea, nonche' di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita' rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. Ciascun istituto puo' altresi' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi e seminari, per i congressi, i convegni, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza. 4. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualita' dei servizi ciascun istituto coordina la propria attivita' con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.