Art. 2 
 
                              Autonomia 
 
  1. Gli istituti di cui al presente decreto,  uffici  del  Ministero
della  cultura  dotati  di  autonomia   speciale,   hanno   autonomia
scientifica,  finanziaria,  organizzativa  e   contabile   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  A
tali istituti si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,  n.  240,
e, ad integrazione, del decreto del Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 2003, n. 97. 
  2. Ciascun istituto elabora il proprio statuto, che ne  dichiara  e
definisce la missione, gli obiettivi, l'organizzazione. Lo statuto e'
adottato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto  e  approvato
con decreto del Ministro della cultura,  su  proposta  del  direttore
generale  vigilante.  Lo  statuto  e'  redatto  in  forma  scritta  e
pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
  3. Ciascun istituto  provvede  al  conseguimento  dei  propri  fini
istituzionali  con  le  risorse  finanziarie  iscritte  in  bilancio,
derivanti  da  ordini  di  pagamento   del   competente   centro   di
responsabilita', dall'utilizzo dei beni e degli  spazi  in  consegna,
dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attivita'  e  dalle
attivita' di promozione, pubblicazione, consulenza  e  collaborazione
con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed
enti pubblici e privati italiani,  dell'Unione  europea,  nonche'  di
organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita' rientranti tra
i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di  studio  e  di
ricerca, da  erogazioni  liberali.  Ciascun  istituto  puo'  altresi'
effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere
contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi  e  seminari,
per i congressi, i convegni, i corsi e le  altre  manifestazioni  che
esso organizza. 
  4. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e
della qualita' dei  servizi  ciascun  istituto  coordina  la  propria
attivita' con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.