Art. 4 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi degli Istituti dotati di autonomia speciale: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il comitato scientifico; 
    d) il collegio dei revisori dei conti. 
  2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1: 
    a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto; 
    b)  verificare   l'economicita',   l'efficienza   e   l'efficacia
dell'attivita' dell'istituto; 
    c) verificare la qualita' scientifica  dell'offerta  culturale  e
delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei  beni
in consegna all'istituto. 
  3. La composizione degli organi collegiali di cui  al  comma  1  e'
determinata nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
equilibrio tra i generi.