Art. 4 Organi 1. Sono organi degli Istituti dotati di autonomia speciale: a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1: a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto; b) verificare l'economicita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' dell'istituto; c) verificare la qualita' scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna all'istituto. 3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 e' determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.