Art. 5 Direttore 1. Il direttore e' responsabile della gestione dell'istituto, sovrintende all'attivita' e al funzionamento e ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del competente direttore generale. 2. Il direttore e' nominato con le modalita' stabilite dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali». 3. Il direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore. 4. Il direttore dell'Opificio delle pietre dure assume il titolo di «soprintendente»; il direttore dell'Archivio centrale dello Stato di Roma assume il titolo di «sovrintendente».