Art. 5 
 
                              Direttore 
 
  1. Il  direttore  e'  responsabile  della  gestione  dell'istituto,
sovrintende all'attivita' e al funzionamento e ne determina le  linee
di ricerca e gli indirizzi  tecnici  in  coerenza  con  la  direttiva
generale del Ministro e con gli altri atti  di  indirizzo,  sotto  la
vigilanza del competente direttore generale. 
  2. Il direttore e' nominato con le  modalita'  stabilite  dall'art.
33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
dicembre 2019, n. 169, nonche' dal decreto ministeriale  27  novembre
2014, recante «Disciplina  dei  criteri  e  delle  procedure  per  il
conferimento degli incarichi dirigenziali». 
  3.  Il  direttore  si  avvale  di  un  segretario   amministrativo,
individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche  competenze
e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico
di segretario amministrativo e' conferito, sulla base di una apposita
procedura selettiva, dal direttore. 
  4. Il direttore dell'Opificio delle pietre dure assume il titolo di
«soprintendente»; il direttore dell'Archivio centrale dello Stato  di
Roma assume il titolo di «sovrintendente».