Art. 6 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione determina e programma  le  linee
di ricerca  e  gli  indirizzi  tecnici  dell'attivita'  dell'istituto
dotato di autonomia speciale, in coerenza  con  le  direttive  e  gli
altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio: 
    a) adotta lo  statuto  dell'istituto  e  le  relative  modifiche,
acquisito l'assenso del  comitato  scientifico  e  del  collegio  dei
revisori dei conti; 
    b) approva la carta dei  servizi  e  il  programma  di  attivita'
annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la  compatibilita'
finanziaria e l'attuazione; 
    c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il
conto consuntivo; 
    d) approva gli strumenti di verifica  dei  servizi  eventualmente
affidati in concessione; 
    e) si esprime su ogni altra questione gli  venga  sottoposta  dal
direttore. 
  2. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal  direttore
dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal  Ministro
della cultura, da un membro designato dal Consiglio  superiore  «Beni
culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla  Conferenza
Stato-regioni scelti tra esperti  di  chiara  fama  nel  settore  del
patrimonio culturale, tra professori universitari o  altre  categorie
di esperti nella materia di competenza dell'istituto. 
  3. Fatta eccezione per il direttore,  i  componenti  del  consiglio
sono nominati con decreto del Ministro della cultura per  una  durata
di cinque anni e possono essere confermati  per  una  sola  volta;  i
componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in
carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione  al
consiglio di amministrazione non e' cumulabile con  quella  ad  altri
organi collegiali del medesimo istituto e non da' titolo a  compenso,
gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso,  a  valere  sul
bilancio   dell'istituto   ed   esclusivamente   per   i   componenti
eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle
spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle
sedute del consiglio. I componenti del consiglio non  possono  essere
titolari di rapporti di collaborazione professionale con  l'istituto,
ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative
il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.