Art. 6 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attivita' dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio: a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti; b) approva la carta dei servizi e il programma di attivita' annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilita' finanziaria e l'attuazione; c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione; e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro della cultura, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto. 3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al consiglio di amministrazione non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.