Art. 7 
 
                        Comitato scientifico 
 
  1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore
sulle  questioni  di  carattere  tecnico-scientifico  nell'ambito  di
attivita'  e  nelle   materie   di   competenza   dell'istituto.   In
particolare, il comitato: 
    a)  formula   proposte   al   direttore   e   al   Consiglio   di
amministrazione; 
    b) supporta il direttore, sotto  il  profilo  scientifico,  nella
predisposizione del programma  annuale  e  pluriennale  di  attivita'
dell'istituto; 
    c) predispone relazioni  annuali  di  valutazione  dell'attivita'
dell'istituto; 
    e) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto; 
    f) si esprime sullo  statuto  dell'istituto  e  sulle  modifiche,
nonche' su ogni altra questione gli venga  sottoposta  dal  direttore
dell'istituto. 
  2. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto,
che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di  cui  uno
di intesa con il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  e  un
membro  designato  dal  Consiglio   superiore   «Beni   culturali   e
paesaggistici».  I  componenti  del  comitato  sono  individuati  tra
professori universitari di  ruolo  in  settori  attinenti  all'ambito
disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti  di  particolare  e
comprovata qualificazione scientifica e professionale in  materia  di
tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
  3. Fatta eccezione per il  direttore,  i  componenti  del  comitato
scientifico sono nominati con decreto del Ministro della cultura  per
una durata di cinque anni e possono essere confermati  per  una  sola
volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione  di  altri
restano  in  carica  fino  alla  naturale  scadenza  dell'organo.  La
partecipazione al comitato scientifico non e' cumulabile  con  quella
ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non da'  titolo  a
compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo,  salvo  il  rimborso,  a
valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i  componenti
eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle
spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle
sedute del comitato. I componenti del  comitato  non  possono  essere
titolari di rapporti di collaborazione professionale con  l'istituto,
ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative
il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.