Art. 7 Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nell'ambito di attivita' e nelle materie di competenza dell'istituto. In particolare, il comitato: a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione; b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita' dell'istituto; c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attivita' dell'istituto; e) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto; f) si esprime sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche, nonche' su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto. 2. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di cui uno di intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali. 3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.