Art. 8 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attivita' relative al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. in particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresi' sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. 3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.