Art. 8 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attivita'  relative
al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. in particolare,
il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili  ed
il  regolare  andamento  della  gestione  economica,  finanziaria   e
patrimoniale  dell'istituto;  si  esprime  altresi'   sullo   statuto
dell'istituto e sulle modifiche statutarie. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti
effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e  delle
finanze con funzioni di presidente, e  da  due  membri  supplenti.  I
componenti, scelti tra soggetti iscritti  al  registro  dei  revisori
contabili e nominati con decreto del Ministro della  cultura,  durano
in carica tre anni e possono essere  confermati  una  sola  volta;  i
componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in
carica fino alla naturale scadenza dell'organo. 
  3. Ai componenti del  collegio  dei  revisori  spetta  un  compenso
determinato con decreto del Ministro della cultura, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del  collegio
non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative
il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.