Art. 9 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Gli istituti  centrali  e  agli  altri  istituti  con  finalita'
particolari dotati di autonomia speciale di cui al  presente  decreto
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero,  che  la  esercita,  ai
sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169. In particolare: 
    a) la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali
esercita la vigilanza su: 
      1) l'Istituto centrale per il restauro; 
      2) l'Opificio delle pietre dure; 
      3) l'Istituto centrale per la patologia  degli  archivi  e  del
libro; 
      4) l'Istituto centrale per la digitalizzazione  del  patrimonio
culturale - Digital Library; 
      5) l'Istituto centrale per la grafica; 
    b)  la  Direzione  generale   archivi   esercita   la   vigilanza
sull'Archivio centrale dello Stato; 
    c) la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore  esercita
la vigilanza sulle  Biblioteche  nazionali  centrali  di  Roma  e  di
Firenze; 
    d) l'Istituto centrale per  la  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale - Digital Library esercita la vigilanza su: 
      1) l'Istituto centrale per gli archivi; 
      2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
      3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 
      4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle  biblioteche
italiane; 
    e) la Direzione generale  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
esercita la vigilanza su: 
      1) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale; 
      2) l'Istituto centrale per l'archeologia. 
  2. In tutti i casi la vigilanza e' svolta, limitatamente ai profili
finanziari e contabili, d'intesa con la Direzione generale  bilancio.
In particolare, la Direzione generale vigilante approva  il  bilancio
di previsione, le relative variazioni e  il  conto  consuntivo  degli
istituti di cui al  comma  1,  su  parere  conforme  della  Direzione
generale bilancio.