Art. 9 Vigilanza 1. Gli istituti centrali e agli altri istituti con finalita' particolari dotati di autonomia speciale di cui al presente decreto sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. In particolare: a) la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali esercita la vigilanza su: 1) l'Istituto centrale per il restauro; 2) l'Opificio delle pietre dure; 3) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro; 4) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 5) l'Istituto centrale per la grafica; b) la Direzione generale archivi esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato; c) la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore esercita la vigilanza sulle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze; d) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library esercita la vigilanza su: 1) l'Istituto centrale per gli archivi; 2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; e) la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio esercita la vigilanza su: 1) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale; 2) l'Istituto centrale per l'archeologia. 2. In tutti i casi la vigilanza e' svolta, limitatamente ai profili finanziari e contabili, d'intesa con la Direzione generale bilancio. In particolare, la Direzione generale vigilante approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo degli istituti di cui al comma 1, su parere conforme della Direzione generale bilancio.