((Art. 10 quinquies 
 
            Rimessione in termini per la Rottamazione-ter 
                         e saldo e stralcio 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021
e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
  a) entro il 30 aprile 2022, relativamente  alle  rate  in  scadenza
nell'anno 2020; 
  b) entro il 31 luglio 2022, relativamente  alle  rate  in  scadenza
nell'anno 2021; 
  c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate  in  scadenza
nell'anno 2022». 
  2. Sono estinte le procedure esecutive  eventualmente  avviate  per
effetto dell'inutile decorso del  termine  di  cui  all'articolo  68,
comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel  testo  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in  ogni
caso definitivamente acquisite e  non  sono  rimborsabili  le  somme,
relative ai debiti definibili ai sensi  degli  articoli  3  e  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,  commi  190  e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  eventualmente  versate  a
qualunque titolo anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   68   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 68 (Sospensione dei termini di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini dei versamenti, in scadenza  nel  periodo
          dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da  cartelle
          di pagamento emesse dagli agenti della riscossione  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9,  commi  da  3-bis  a
          3-sexies,  del  decreto-legge  2   marzo   2012,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
          1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli
          atti di cui all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°(gradi) marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, rispettivamente, di diciotto e di  dieci  rate,
          anche non consecutive. 
                3. Il versamento delle rate  da  corrispondere  negli
          anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni  agevolate
          di cui agli articoli 3 e 5  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre   2018,   n.   136,   all'articolo   16-bis    del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          all'articolo 1, commi 190 e 193, della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e' considerato  tempestivo  e  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni   se   effettuato
          integralmente,   con   applicazione   delle    disposizioni
          dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.
          119 del 2018: 
                  a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate
          in scadenza nell'anno 2020; 
                  b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate
          in scadenza nell'anno 2021; 
                  c) entro il 30 novembre  2022,  relativamente  alle
          rate in scadenza nell'anno 2022. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225,
          e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute. (273) 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
          2020 e nell'anno  2021  sono  presentate,  rispettivamente,
          entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
          il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. (275) 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla  data  del
          31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
          31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati: 
                  a) di dodici mesi, il termine di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile
          1999, n. 112; 
                  b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione  di  legge
          vigente, i termini di  decadenza  e  prescrizione  relativi
          alle stesse entrate.» 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3  e  5  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17   dicembre   2018,   n.
          136(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). - 1. I  debiti,  diversi  da
          quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi
          affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal   1°(gradi)
          gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono  essere  estinti,
          senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali  carichi,
          gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: 
                  a) affidate all'agente della riscossione  a  titolo
          di capitale e interessi; 
                  b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla
          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
          sono dovuti, a decorrere dal  1°(gradi)  agosto  2019,  gli
          interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
          le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori  i
          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i
          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito
          internet. 
                5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita
          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla
          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito
          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo previsto dal comma 1. 
                6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il  debitore
          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i
          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare
          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia
          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme
          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della
          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso
          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di
          una delle parti. 
                7.  Entro  il  30  aprile  2019  il   debitore   puo'
          integrare, con  le  modalita'  previste  dal  comma  5,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
                8. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della
          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di
          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente
          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per
          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque
          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'
          previste dal comma 5. 
                9. Le somme relative ai debiti definibili, versate  a
          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,
          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
                10.   A    seguito    della    presentazione    della
          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne
          costituiscono oggetto: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                  e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo; 
                  f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f-bis)  si   applica   la   disposizione   di   cui
          all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n.  96,  ai  fini  del  rilascio  del  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC),  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  30  gennaio
          2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del
          1°(gradi) giugno 2015. 
                11.  Entro  il  30  giugno   2019,   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole  rate,  e  il  giorno  e  il  mese  di
          scadenza di ciascuna di esse. 
                12.  Il  pagamento  delle   somme   dovute   per   la
          definizione puo' essere effettuato: 
                  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 5; 
                  b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della
          riscossione. In tal caso, si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 12,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  236
          del 10 ottobre 2014, con  riferimento  a  tutti  i  carichi
          definiti. 
                13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
                  a) alla  data  del  31  luglio  2019  le  dilazioni
          sospese  ai  sensi  del  comma   10,   lettera   b),   sono
          automaticamente revocate e  non  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  b) il pagamento della  prima  o  unica  rata  delle
          somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
          delle procedure esecutive  precedentemente  avviate,  salvo
          che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 
                14. In caso di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o
          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle
          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
          prodotto effetti: 
                  a) i versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo
          di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito
          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione
          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione
          prosegue l'attivita' di recupero; 
                  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di
          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non
          si produce e non sono dovuti interessi. 
                15.  Possono  essere  ricompresi  nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che
          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza
          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione
          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la
          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche
          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                18.  Alle   somme   occorrenti   per   aderire   alla
          definizione  di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto  di
          procedura concorsuale, nonche' in  tutte  le  procedure  di
          composizione negoziale della crisi d'impresa  previste  dal
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  si  applica  la
          disciplina dei crediti prededucibili di cui  agli  articoli
          111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                19. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  ai
          commi 1,  21,  22  e  24,  l'agente  della  riscossione  e'
          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine
          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle
          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti
          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione
          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente
          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei
          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
          effettuato il versamento. All'articolo  6,  comma  12,  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225,
          le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2024». 
                20.  All'articolo  1,  comma  684,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal  1°(gradi)
          gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  anche  da  soggetti
          creditori che hanno cessato o cessano  di  avvalersi  delle
          societa' del Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione,   sono   presentate,   per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2016 e 2017,  entro  il  31  dicembre
          2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.». 
                21. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1°(gradi) agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3
          per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai  sensi  dell'articolo
          4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
          c); si applicano altresi', a seguito  del  pagamento  della
          prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
          al comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   dal
          1°(gradi) gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti  di
          cui all'articolo 6,  comma  13-ter,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  1°(gradi)  dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il
          pagamento  delle  residue  somme  dovute  ai   fini   delle
          definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6  del
          decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1,  comma  4,
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il  31
          luglio e il 30 novembre di ciascun  anno  a  decorrere  dal
          2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°(gradi)  agosto  2019,
          gli interessi al tasso dello 0,3 per  cento  annuo.  A  tal
          fine, entro il 30 giugno 2019, senza  alcun  adempimento  a
          carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione
          invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai
          bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute
          alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito  del
          pagamento della prima delle predette rate, le  disposizioni
          di cui al comma 13, lettera b). Resta  salva  la  facolta',
          per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in
          unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 
                24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a
          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. 
                25. Possono essere definiti, secondo le  disposizioni
          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi
          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
                  a) dell'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1°(gradi) dicembre 2016, n.  225,  per  le  quali  il
          debitore   non   ha   perfezionato   la   definizione   con
          l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a  tal
          fine; 
                  b) dell'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle
          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero
          1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge  n.  148  del
          2017.» 
                «Art. 5 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie
          dell'Unione europea). - 1. I  debiti  relativi  ai  carichi
          affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal   1°(gradi)
          gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  di  imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione possono  essere  estinti
          con le modalita', alle condizioni  e  nei  termini  di  cui
          all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
                  a) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a) e b): 
                    1) a decorrere dal 1°(gradi) maggio 2016  e  fino
          al  31  luglio  2019,  gli  interessi  di   mora   previsti
          dall'articolo 114, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3  e
          4 dello stesso articolo 114; 
                    2) dal 1°(gradi) agosto 2019,  gli  interessi  al
          tasso del 2 per cento annuo; 
                  b)  entro  il  31  maggio   2019   l'agente   della
          riscossione trasmette, anche in  via  telematica,  l'elenco
          dei  singoli  carichi  compresi  nelle   dichiarazioni   di
          adesione alla definizione all'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli, che, determinato  l'importo  degli  interessi  di
          mora di cui alla lettera a),  numero  1),  lo  comunica  al
          medesimo agente, entro il 15 giugno  2019,  con  le  stesse
          modalita'; 
                  c)  entro  il  31  luglio   2019   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 
                  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre
          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti rate il 28 febbraio , il 31 maggio, il 31 luglio e
          il 30 novembre di ciascun anno successivo; 
                  e) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12,  lettera  c),
          relative al pagamento mediante compensazione; 
                  f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine
          di  poter  correttamente  valutare  lo  stato  dei  crediti
          inerenti alle somme di competenza del  bilancio  della  UE,
          trasmette,  anche  in   via   telematica,   alle   scadenze
          determinate in base all'articolo 13  del  regolamento  (UE,
          Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
          specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,  che,
          entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
          modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
          hanno effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in
          caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per  i
          quali e' stato effettuato il versamento.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58(Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 16-bis (Riapertura dei termini per gli istituti
          agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione). - 1. Salvo che per i debiti gia' compresi  in
          dichiarazioni  di  adesione   alla   definizione   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
          debitore  puo'  esercitare  la  facolta'  ivi  riconosciuta
          rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5  del  citato
          articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita'  e  in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano,  con  le  seguenti  deroghe,   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119  del  2018,
          ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis: 
                  a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
          dichiarazione resa puo' essere integrata  entro  la  stessa
          data del 31 luglio 2019; 
                  b) il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
          effettuato alternativamente: 
                    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
                    2)  nel  numero  massimo  di   diciassette   rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
          definizione, scadente il 30 novembre 2019, e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1°(gradi) dicembre 2019; 
                  c) l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
          comunicati dall'agente della riscossione al debitore  entro
          il 31 ottobre 2019; 
                  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma  13
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
          determinano alla data del 30 novembre 2019; 
                  e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3  del
          citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  possono   essere
          definiti versando le somme dovute in unica soluzione  entro
          il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento, scadente il 30 novembre  2019,  e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1°(gradi) dicembre 2019. 
                2.  Salvo  che  per  i  debiti   gia'   compresi   in
          dichiarazioni  di  adesione   alle   definizioni   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  presentate  entro  il  30
          aprile 2019, il  debitore  puo'  rendere  la  dichiarazione
          prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
          145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  da   184   a   198
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
          quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo. 
                3. Le disposizioni del presente articolo: 
                  a)  si  applicano  anche  alle   dichiarazioni   di
          adesione   alle   definizioni   ivi   indicate   presentate
          successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto; 
                  b)  non  si  applicano  alla  definizione  di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   190   e   193,
          dell'articolo  1,  della  legge  30   dicembre   2018,   n.
          145(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021): 
                «190. Il versamento delle somme di cui al comma  187,
          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per
          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
          scadenza il 31 marzo  2020  (131),  il  15  per  cento  con
          scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il
          31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31
          luglio 2021.» 
                «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma
          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i
          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione
          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella
          definizione disciplinata dallo stesso articolo 3  e  indica
          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,
          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per
          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il
          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,
          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo
          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui
          all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge  n.  119
          del 2018, l'ammontare complessivo  delle  somme  dovute  e'
          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28
          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.»