Art. 2 
 
          Fondo per il rilancio delle attivita' economiche 
                      di commercio al dettaglio 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di  prevedere  specifiche  misure  di  sostegno  per  i
((soggetti maggiormente danneggiati)), nello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo,  denominato
«Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione
di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla  concessione
di aiuti in forma di  contributo  a  fondo  perduto  a  favore  delle
imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in
via prevalente attivita' di commercio al dettaglio  identificate  dai
seguenti codici  della  classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99. 
  2.  Per  poter  beneficiare  degli  aiuti  previsti  dal   presente
articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare
di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro  e  aver
subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore  al  trenta
per cento rispetto al  2019.  Ai  fini  della  quantificazione  della
riduzione del fatturato rilevano i ricavi  di  cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di
presentazione  della  domanda  le  medesime  imprese  devono  essere,
altresi', in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere sede legale od operativa nel territorio  dello  Stato  e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive»  nel  Registro
delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1; 
    b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  fatte  salve  le
eccezioni previste  dalla  disciplina  europea  di  riferimento  ((in
materia di aiuti di Stato)) di cui al comma 3; 
    d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al  comma  5,
sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1,
ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla
Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»  di  cui
alla comunicazione della Commissione  europea  ((del  19  marzo  2020
C(2020)   1863   final,))   e   successive   modificazioni,   ovvero,
successivamente al periodo di vigenza dello stesso,  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.  Nel  caso
di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione  degli
aiuti e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  4. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  le  imprese  interessate
presentano,  esclusivamente  in  via  telematica,  una   istanza   al
Ministero  dello  sviluppo   economico,   con   l'indicazione   della
sussistenza dei ((requisiti di cui  ai  commi  1  e  2)),  comprovati
attraverso apposite  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del
((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve  essere  presentata  ((entro  i
termini e con le modalita' definiti)) con provvedimento del Ministero
dello sviluppo economico, con il quale  sono  fornite,  altresi',  le
occorrenti  indicazioni  operative  in  merito  alle   modalita'   di
concessione  ed  erogazione  degli  aiuti  e  ogni   altro   elemento
necessario  all'attuazione  della  misura   prevista   dal   presente
articolo.  Il   medesimo   provvedimento   fornisce   le   necessarie
specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche  con
modalita'   automatizzate,   ((relativi))    ai    contenuti    delle
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero  dei
contributi nei ((casi di revoca)), disposta ai sensi dell'articolo  9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123  in  caso  di  rilevata
assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione  incompleta
o irregolare, per fatti comunque  imputabili  al  richiedente  e  non
sanabili.  In  ogni  caso,  all'erogazione  del  contributo  non   si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le  verifiche
sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie. 
  5. ((Successivamente alla scadenza))  del  termine  finale  per  la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato  con  il
provvedimento di cui al comma 4, le  risorse  finanziarie  del  fondo
previsto al comma 1 sono ripartite tra  le  imprese  aventi  diritto,
riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato
applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio
mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e  l'ammontare
medio mensile dei medesimi ((ricavi  riferiti  al  periodo  d'imposta
2019, determinata come segue)): 
    a) sessanta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 
    b) cinquanta per cento, per i soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a  un
milione di euro; 
    c) quaranta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due
milioni di euro. 
  6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del  comma
5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b)
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Resta  fermo
che, con  riferimento  a  ciascuna  impresa  istante,  l'importo  del
contributo determinato ai  sensi  del  comma  5  e'  ridotto  qualora
necessario al fine  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato  applicabile  ai  sensi  del  comma  3.  Ai
predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4  individua,  tra
l'altro,  anche  le  modalita'  per  assicurare  il  rispetto   delle
condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato applicabile. 
  7. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare la  richiesta  di  agevolazione  riferita  a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede a ridurre in modo proporzionale  il  contributo  sulla  base
delle  risorse  finanziare  disponibili  e  del  numero  di   istanze
ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse  fasce  di  ricavi
previste dal comma 5. 
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi  di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri
derivanti dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse. 
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  200  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                2. Si  comprende  inoltre  tra  i  ricavi  il  valore
          normale dei beni di cui al comma  1  assegnati  ai  soci  o
          destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
                3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma
          1  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie   se   sono
          iscritti come tali nel bilancio. 
                3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.» 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, recante categorie di aiuti  compatibili
          con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
          108 del trattato, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  26  giugno
          2014, n. L 187. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
                «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1.  Le  sanzioni
          per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
                  a) la sanzione pecuniaria; 
                  b) le sanzioni interdittive; 
                  c) la confisca; 
                  d) la pubblicazione della sentenza. 
                2. Le sanzioni interdittive sono: 
                  a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                  b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                  c)  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                  d)  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                  e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.» 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013, recante l'applicazione degli articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 9 (Revoca dei benefici e  sanzioni).  -  1.  In
          caso  di  assenza  di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
          documentazione incompleta o irregolare, per fatti  comunque
          imputabili al  richiedente  e  non  sanabili,  il  soggetto
          competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
          di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
          al Ministero delle finanze. 
                2. In caso di revoca degli  interventi,  disposta  ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica   anche   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di  una
          somma  in  misura  da  due  a   quattro   volte   l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito. 
                3. Qualora i beni acquistati con  l'intervento  siano
          alienati, ceduti o distratti  nei  cinque  anni  successivi
          alla concessione, ovvero prima  che  abbia  termine  quanto
          previsto dal progetto ammesso all'intervento,  e'  disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4. 
                4.  Nei  casi  di  restituzione  dell'intervento   in
          conseguenza della revoca di cui  al  comma  3,  o  comunque
          disposta  per  azioni  o   fatti   addebitati   all'impresa
          beneficiaria, e della revoca di cui al  comma  1,  disposta
          anche   in   misura    parziale    purche'    proporzionale
          all'inadempimento riscontrato, l'impresa  stessa  versa  il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale di sconto vigente alla  data  dell'ordinativo  di
          pagamento, ovvero alla data di concessione del  credito  di
          imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.  In  tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 
                5. Per le restituzioni di cui al comma  4  i  crediti
          nascenti dai finanziamenti erogati ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo sono preferiti a ogni altro  titolo  di
          prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
          privilegio per spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti
          dall'articolo 2751-bis del codice civile e  fatti  salvi  i
          diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti  si
          provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi  dell'articolo
          67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto  di  restituzione,
          nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
          delle relative sanzioni. 
                6. Le somme restituite ai  sensi  del  comma  4  sono
          versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per
          incrementare la  disponibilita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore a  cinquemila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31  maggio  1965,  n.  575  (271),  ovvero  che
          abbiano  ottenuto  la  dilazione  del  pagamento  ai  sensi
          dell'articolo  19   del   presente   decreto   nonche'   ai
          risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito  un  pregiudizio
          ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi  sede
          legale   in   Italia,   poste   in   liquidazione    coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
                2-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.»