Art. 3 
 
Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente
                colpite dall'emergenza epidemiologica 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno
2022, da destinare ad interventi ((in favore  di  parchi))  tematici,
acquari, parchi geologici e  giardini  zoologici.  Al  riparto  delle
risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo
26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione  del
decreto di riparto decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Contributi  per  i
settori  del  wedding,  dell'intrattenimento,  dell'HORECA  e   altri
settori in difficolta'»; 
    b) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione  degli  effetti
dell'emergenza epidemiologica, per  l'anno  2022  ((e'  stanziata  la
somma di 40 milioni di euro)),  che  costituisce  limite  massimo  di
spesa, da destinare ad interventi per le imprese che  svolgono,  come
attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)), n. 633,  una  di
quelle identificate dai seguenti codici della  classificazione  delle
((attivita' economiche ATECO 2007)): 96.09.05, 56.10,  56.21,  56.30,
93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al  40  per  cento
rispetto ai ricavi del 2019. Per  le  imprese  costituite  nel  corso
dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione  di  cui  al  primo
periodo  deve  far  riferimento  all'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi  a  quello
di apertura della partita IVA rispetto  all'ammontare  medio  mensile
del fatturato e dei ((corrispettivi del 2021»)); 
    c) al comma 3, le parole:  «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri  derivanti  dal
comma 1». 
  ((2-bis. In considerazione della necessita' di inquadrare, anche  a
livello statistico, le imprese operanti nel settore dei  matrimoni  e
degli eventi privati, l'Istituto nazionale di  statistica  definisce,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   una   classificazione   volta
all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna
attivita' connessa al settore, mediante l'introduzione,  nell'attuale
classificazione  alfanumerica  delle  attivita'  economiche,  di   un
elemento  ulteriore,  al  fine   di   evidenziarne   il   nesso   con
l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.)) 
  3.  Il  credito  d'imposta   di   cui   all'articolo   48-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto,  per  l'esercizio
in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore
del commercio dei prodotti tessili, della moda,  del  calzaturiero  e
della pelletteria che svolgono attivita'  identificate  dai  seguenti
codici della classificazione delle attivita' economiche  ATECO  2007:
47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma  1,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  «150
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti  «250
milioni di euro per l'anno 2022». 
  ((3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
2021, n. 234, e' inserito il seguente: 
    «624-bis. I soggetti che  esercitano  la  facolta'  prevista  dal
comma 624 del presente articolo possono eliminare  dal  bilancio  gli
effetti della rivalutazione effettuata ai  sensi  dei  commi  1  e  2
dell'articolo  110  del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
Nelle note al bilancio e'  fornita  adeguata  informativa  circa  gli
effetti prodotti dall'esercizio della revoca».)) 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  160  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
  ((4-bis.  In  considerazione  della   particolare   situazione   di
emergenza del settore della vendita a domicilio e  del  necessario  e
conseguente  sviluppo  di  nuove  modalita'   di   valorizzazione   e
promozione di tali attivita',  l'Istituto  nazionale  di  statistica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione   del   presente   decreto,   definisce   una   specifica
classificazione merceologica delle attivita' di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della legge 17 agosto  2005,  n.  173,  ai  fini
dell'attribuzione del codice ATECO.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 26  (Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'
          economiche    particolarmente    colpite     dall'emergenza
          epidemiologica e disposizioni per la tutela della  ceramica
          artistica e di qualita'). - 1. Per l'anno 2021 e' istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da  ripartire
          tra le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
          da  destinare  al  sostegno  delle   categorie   economiche
          particolarmente colpite  dall'emergenza  da  COVID-19,  ivi
          incluse le imprese esercenti  attivita'  commerciale  o  di
          ristorazione  operanti  nei  centri  storici,  le   imprese
          esercenti trasporto turistico di persone  mediante  autobus
          coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,  e  le
          imprese operanti nel settore dei matrimoni e  degli  eventi
          privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le  Province
          autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata
          dalle Regioni in sede di  auto-coordinamento,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Una quota del fondo di
          cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni  di  euro,
          e' destinata a sostenere  le  imprese  esercenti  trasporto
          turistico di persone  mediante  autobus  coperti  ai  sensi
          della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari
          a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,  quanto
          a  200  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   ai   sensi
          dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per  l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del   presente
          decreto. 
                1-bis.   All'articolo   52-ter,    comma    1,    del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite
          dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021". 
                1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a  2
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-ter (Contributi per i  settori  del  wedding,
          dell'intrattenimento,  dell'HORECA  e  altri   settori   in
          difficolta'). - 1. Al fine di mitigare la  crisi  economica
          derivante dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  alle
          imprese    operanti    nei     settori     del     wedding,
          dell'intrattenimento,  dell'organizzazione   di   feste   e
          cerimonie e  dell'Hotellerie-Restaurant-Catering  (HORECA),
          sono erogati contributi a  fondo  perduto  per  un  importo
          complessivo di 60 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  che
          costituisce  limite  massimo  di  spesa.  A  valere   sullo
          stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a  10
          milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato  alle  imprese
          operanti nel settore dell'HORECA e un  importo  pari  a  10
          milioni di euro e'  destinato  alle  imprese  operanti  nel
          settore,  diverso  dal  wedding,   dell'intrattenimento   e
          dell'organizzazione di feste e cerimonie. 
                2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
          presente articolo, anche al fine di assicurare il  rispetto
          del limite di spesa di cui al comma 1  e  tenendo  altresi'
          conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020  e
          il fatturato annuale del 2019. 
                2-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  in
          considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica,
          per l'anno 2022 e' stanziata la  somma  di  40  milioni  di
          euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare
          ad interventi per le imprese che svolgono,  come  attivita'
          prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          una di quelle attivita' identificate  dai  seguenti  codici
          della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
          2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno
          2021  hanno  subito  una  riduzione  dei  ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non
          inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.  Per
          le imprese costituite nel corso dell'anno  2020,  in  luogo
          dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo  deve  far
          riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
          corrispettivi dei mesi del  2020  successivi  a  quello  di
          apertura della partita  IVA  rispetto  all'ammontare  medio
          mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 
                3. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  60
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
                4.  L'efficacia  delle  disposizioni   del   presente
          articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, all'autorizzazione della Commissione europea.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   48-bis   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.48-bis (Concessione di un credito d'imposta  per
          contenere gli effetti negativi sulle  rimanenze  finali  di
          magazzino  nel  settore  tessile,  della   moda   e   degli
          accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti  negativi
          derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
          adottate per l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sulle
          rimanenze finali di magazzino nei  settori  contraddistinti
          da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
          al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti  attivita'
          d'impresa operanti nell'industria  tessile  e  della  moda,
          della produzione calzaturiera e della pelletteria  (settore
          tessile, moda e accessori) e' riconosciuto  un  contributo,
          nella forma di credito d'imposta, nella misura del  30  per
          cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
          all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          eccedente la media del medesimo valore registrato  nei  tre
          periodi d'imposta precedenti  a  quello  di  spettanza  del
          beneficio.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati   per   la
          valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
          d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
          rispetto a quelli  utilizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
          considerati ai fini della media. Il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. 
                2. Nei riguardi dei soggetti di cui al  comma  1  con
          bilancio certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base
          dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
          conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
          certificazione  della  consistenza   delle   rimanenze   di
          magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o  da
          una societa' di revisione legale dei conti  iscritti  nella
          sezione A del registro di cui all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale  dei
          conti o  il  professionista  responsabile  della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
          e, in attesa della loro  emanazione,  quelli  previsti  dal
          codice etico dell'International Federation  of  Accountants
          (IFAC). 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  nel  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   di
          maturazione. 
                4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
          comma 2, i soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   da   adottare   entro   20   giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono
          stabiliti i criteri  per  la  corretta  individuazione  dei
          settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
          credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le  modalita',  i
          termini   di   presentazione   e   il    contenuto    della
          comunicazione,  sono  stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
          dall'entrata in vigore della presente disposizione, con  il
          quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
          utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
          spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori  disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modifiche. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  17
          agosto 2005, n.  173(Disciplina  della  vendita  diretta  a
          domicilio e tutela del consumatore dalle forme  di  vendita
          piramidali): 
                «Art. 1 (Definizioni e ambito di  applicazione  della
          legge). - 1. Ai fini della presente legge si intendono: 
                  a) per «vendita  diretta  a  domicilio»,  la  forma
          speciale di vendita al dettaglio e di  offerta  di  beni  e
          servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n.  114,  effettuate  tramite  la  raccolta  di
          ordinativi di acquisto presso il domicilio del  consumatore
          finale o nei locali nei  quali  il  consumatore  si  trova,
          anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,  di
          studio, di intrattenimento o di svago; 
                  b)  per  «incaricato   alla   vendita   diretta   a
          domicilio»,   colui   che,   con   o   senza   vincolo   di
          subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la
          raccolta  di  ordinativi   di   acquisto   presso   privati
          consumatori per  conto  di  imprese  esercenti  la  vendita
          diretta a domicilio; 
                  c)  per  «impresa»  o  «imprese»,  l'impresa  o  le
          imprese esercenti la vendita diretta  a  domicilio  di  cui
          alla lettera a). 
                2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione
          di quanto  previsto  dagli  articoli  5,  6  e  7,  non  si
          applicano  alla  offerta,  alla   sottoscrizione   e   alla
          propaganda ai fini commerciali di: 
                  a) prodotti e servizi finanziari; 
                  b) prodotti e servizi assicurativi; 
                  c) contratti per la costruzione, la  vendita  e  la
          locazione di beni immobili.»