Art. 3 Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi ((in favore di parchi)) tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficolta'»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 ((e' stanziata la somma di 40 milioni di euro)), che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)), n. 633, una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle ((attivita' economiche ATECO 2007)): 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei ((corrispettivi del 2021»)); c) al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1». ((2-bis. In considerazione della necessita' di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attivita' connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.)) 3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250 milioni di euro per l'anno 2022». ((3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente: «624-bis. I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca».)) 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. ((4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalita' di valorizzazione e promozione di tali attivita', l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): «Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'). - 1. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021". 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) come modificato dalla presente legge: «Art. 1-ter (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficolta'). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro e' destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 e' stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.» - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art.48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. 2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. 4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 173(Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali): «Art. 1 (Definizioni e ambito di applicazione della legge). - 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per «vendita diretta a domicilio», la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; b) per «incaricato alla vendita diretta a domicilio», colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) per «impresa» o «imprese», l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a). 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di: a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.»