((Art. 4 
 
                Fondo unico nazionale per il turismo 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati  al  beneficio  di
cui al comma 2,  5  milioni  di  euro  destinati  alle  imprese,  non
soggette a obblighi di servizio pubblico,  autorizzate  all'esercizio
di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota
rimanente, pari a  39,3  milioni  di  euro,  destinata  a  misure  di
sostegno per la continuita' aziendale  e  la  tutela  dei  lavoratori
delle agenzie di viaggi e dei tour operator che  abbiano  subito  una
diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno  il  30  per
cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di
cui al primo periodo destinate alle  agenzie  di  viaggi  e  ai  tour
operator sono erogate anche agli  operatori  economici  costituiti  o
autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i  criteri  di
cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot.  n.
SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al
medesimo decreto.)) 
  2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio  2022
al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto,  con  le  medesime  modalita',
limitatamente ((al periodo di  durata  dei  contratti))  stipulati  e
comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le  assunzioni  a  tempo
determinato o con contratto di  lavoro  stagionale  nei  settori  del
turismo e degli stabilimenti termali.  In  caso  di  conversione  dei
detti  contratti  in  rapporto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del  presente  comma
e' riconosciuto per un periodo massimo di  sei  mesi  dalla  predetta
conversione. Il beneficio di cui ai primi due  periodi  del  presente
comma e' riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro  per  l'anno
2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  ((2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo  di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici,
titolari di partita IVA. 
  2-ter. Ai datori di  lavoro  privati  operanti  nel  settore  delle
agenzie di viaggi e dei tour operator,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non  continuativi
per il periodo  di  competenza  aprile-agosto  2022,  ferma  restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 
  2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta.  Il  beneficio  contributivo  di  cui  al  comma   2-ter   e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  56,25
milioni di euro per l'anno 2022. 
  2-quinquies. L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  2-sexies. Alle minori  entrate  derivanti  dai  commi  da  2-ter  a
2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e  valutate
in 9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  366,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter  e'  concesso  ai  sensi
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e
nei limiti e alle condizioni  di  cui  alla  medesima  comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32; 
    b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo. 
  3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate  in  9,8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo
32. 
  3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza,  e'
riservato  in  favore  della  regione  Lombardia  un  contributo  per
investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio  d'Italia
di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno  2022,  10  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui  al  comma  368  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 366 e 368,
          della  legge  31  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «366.  Al  fine  di  razionalizzare  gli   interventi
          finalizzati all'attrattivita' e alla  promozione  turistica
          nel territorio  nazionale,  sostenendo  gli  operatori  del
          settore nel percorso di attenuazione  degli  effetti  della
          crisi e per il  rilancio  produttivo  ed  occupazionale  in
          sinergia con le misure  previste  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di  parte
          corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro  per
          l'anno 2024.» 
                «368.   Per   la   realizzazione   di    investimenti
          finalizzati ad incrementare l'attrattivita'  turistica  del
          Paese,   anche   in   relazione    all'organizzazione    di
          manifestazioni  ed  eventi,   compresi   quelli   sportivi,
          connotati  da  spiccato   rilievo   turistico,   garantendo
          positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali  sui
          territori e per le categorie interessate,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e' istituito un  fondo
          da ripartire denominato «  Fondo  unico  nazionale  per  il
          turismo di conto capitale», con una  dotazione  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 e 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2024 e 2025.» 
              - Il decreto del Ministro del  turismo  del  24  agosto
          2021, prot. n. SG/243 e' pubblicato sul sito Ufficiale  del
          Ministero del Turismo. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art.  7  (Esonero  dal  versamento  dei   contributi
          previdenziali  per  assunzioni  a  tempo  determinato   nel
          settore turistico  e  degli  stabilimenti  termali).  -  1.
          L'esonero di cui all'articolo 6  del  presente  decreto  e'
          riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo  arco
          temporale limitatamente al periodo dei contratti  stipulati
          e  comunque  sino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  per  le
          assunzioni a tempo determinato o con  contratto  di  lavoro
          stagionale nei settori del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali. In caso di  conversione  dei  detti  contratti  in
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  si
          applica il comma 3 del predetto articolo 6. 
                2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  e'
          concesso ai sensi della sezione  3.1.  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei  limiti  e  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi dell'articolo  108  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. Alle minori entrate derivanti dai  commi  1  e  2,
          pari a 87,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  87,8
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di  euro
          per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti  dai
          commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a  14,1
          milioni di euro per  l'anno  2023  ai  sensi  dell'articolo
          114.» 
              - Per  i  riferimenti  al  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 2.