((Art. 4 Fondo unico nazionale per il turismo 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.)) 2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita', limitatamente ((al periodo di durata dei contratti)) stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1. ((2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA. 2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022. 2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e' concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32; b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, e' riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.» «368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.» - Il decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 e' pubblicato sul sito Ufficiale del Ministero del Turismo. - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 7 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali). - 1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e' riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6. 2. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.» - Per i riferimenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.