Art. 5 
 
          Credito d'imposta in favore di imprese turistiche 
                 per canoni di locazione di immobili 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, spetta  alle  imprese  del  settore  turistico((,
nonche' a quelle dei settori  di  cui  al  codice  ATECO  93.11.20  -
Gestione di  piscine)),  con  le  modalita'  e  alle  condizioni  ivi
indicate in quanto compatibili, in relazione ai  canoni  versati  con
riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i
soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato  o
dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il
50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia  medesima,  da  adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. ((L'efficacia della misura di  cui  al  presente  articolo))  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  ((5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  129,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a  1  milione  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  come  incrementato
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n 17. 
  5-bis. All'articolo 11-quinquies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Nell'ambito
delle azioni di  contenimento  della  spesa  relativa  agli  immobili
condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli  obiettivi
di finanza  pubblica  attraverso  la  dismissione  di  beni  immobili
pubblici,  l'alienazione  e  la  permuta  di   tali   immobili   sono
considerate urgenti con  prioritario  riferimento  a  quelli  il  cui
prezzo sia determinato secondo criteri e  valori  di  mercato,  anche
riferite  a  immobili  utili   alla   realizzazione   di   iniziative
immobiliari  strategiche  connesse  ai  traguardi  e  agli  obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  valutati  al
valore di mercato»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: «in uso,» sono  inserite
le seguenti: «a permutare e»; 
      3) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le
operazioni di permuta di cui al  presente  articolo  sono  realizzate
senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
      4) al quinto periodo, le  parole:  «E'  in  ogni  caso  vietata
l'alienazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Sono  in  ogni  caso
vietate l'alienazione e la permuta»; 
    b) al comma 2, le parole: «la vendita fa» sono  sostituite  dalle
seguenti: «la vendita e la permuta fanno»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «di alienazione» sono inserite  le
seguenti: «e di permuta». 
  5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralita' per la  finanza
pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni  di  cui  al  comma
5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono  autorizzate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   28,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          1. Al fine di  contenere  gli  effetti  negativi  derivanti
          dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai   soggetti
          esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  con
          ricavi o compensi non superiori a 5  milioni  di  euro  nel
          periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, spetta  un  credito
          d'imposta nella misura  del  60  per  cento  dell'ammontare
          mensile  del  canone  di  locazione,  di   leasing   o   di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento   dell'attivita'   industriale,    commerciale,
          artigianale,   agricola,   di   interesse    turistico    o
          all'esercizio abituale e  professionale  dell'attivita'  di
          lavoro autonomo. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
          contratti di servizi a prestazioni complesse o  di  affitto
          d'azienda, comprensivi di almeno  un  immobile  a  uso  non
          abitativo   destinato   allo   svolgimento   dell'attivita'
          industriale,   commerciale,   artigianale,   agricola,   di
          interesse   turistico   o    all'esercizio    abituale    e
          professionale dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  spetta
          nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  Per  le
          strutture   turistico-ricettive,   il   credito   d'imposta
          relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
          del 50  per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima
          struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
          distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile  e  uno
          relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
          per entrambi i contratti. 
                3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
          alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche,  alle
          agenzie  di  viaggio  e  turismo   e   ai   tour   operator
          indipendentemente  dal  volume   di   ricavi   e   compensi
          registrato nel periodo d'imposta precedente. 
                3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di  commercio
          al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a  5  milioni
          di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  1   e   2   spetta,
          rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
          cento. 
                4. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta
          anche agli enti non  commerciali,  compresi  gli  enti  del
          terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
          in relazione al  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
                5. Il credito d'imposta di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis e 4 e' commisurato all'importo  versato  nel  periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a partire dal 1°(gradi) gennaio 2019 nonche' ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
          operator, il credito d'imposta spetta  fino  al  31  luglio
          2021, a condizione che abbiano subito una  diminuzione  del
          fatturato o  dei  corrispettivi  nel  mese  di  riferimento
          dell'anno 2021 di almeno il  50  per  cento  rispetto  allo
          stesso mese dell'anno 2019. 
                5-bis. In  caso  di  locazione,  il  conduttore  puo'
          cedere  il  credito  d'imposta  al  locatore,  previa   sua
          accettazione, in luogo del pagamento  della  corrispondente
          parte del canone. 
                6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di sostenimento  della  spesa  ovvero  in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   successivamente
          all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al  comma  5-bis  del
          presente articolo. 
                7. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                8. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non  e'  cumulabile  con  il  credito  d'imposta   di   cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
          valutati in 1.499 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
              - La comunicazione della  Commissione  europea  del  19
          marzo  2020,  C  (2020)  1863  final  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'unione  europea  C   91   I   del
          20.3.2020. 
              - Per i  riferimenti  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «369. Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano e' istituito  presso  l'Ufficio
          per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
          apposito fondo denominato «  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano  »,  con  una
          dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno  2018,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2021. Tali risorse sono  destinate  a  finanziare  progetti
          collegati a una delle seguenti  finalita':  a)  incentivare
          l'avviamento all'esercizio  della  pratica  sportiva  delle
          persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;  b)
          sostenere  la  realizzazione  di   eventi   calcistici   di
          rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione  di
          altri  eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)
          sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
          garantire il diritto all'esercizio della  pratica  sportiva
          quale   insopprimibile   forma   di    svolgimento    della
          personalita' del minore, anche attraverso la  realizzazione
          di  campagne  di   sensibilizzazione;   f)   sostenere   la
          realizzazione di eventi  sportivi  femminili  di  rilevanza
          nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma e' disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
          28 febbraio di ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          1° marzo 2022, n 17 (Misure urgenti per il contenimento dei
          costi dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  per  lo
          sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio  delle
          politiche industriali): 
                «Art. 7 (Incremento del Fondo unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano).  -  1.  Per
          far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti
          dei prezzi nel settore  elettrico  e  ridurne  gli  effetti
          distorsivi, le risorse  del  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento  del  movimento  sportivo  italiano  di   cui
          all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, possono essere parzialmente  destinate  all'erogazione
          di  contributi  a  fondo  perduto  per  le  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche  maggiormente  colpite
          dagli aumenti, con specifico riferimento alle  associazioni
          e  societa'  sportive   dilettantistiche   che   gestiscono
          impianti sportivi e piscine. 
                2. Con decreto dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuate le modalita' e i termini di presentazione delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
                3. Il Fondo unico a sostegno  del  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano di cui  all'articolo  1,  comma
          369, della legge n. 205 del 2017,  e'  incrementato  di  40
          milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui  al
          comma 1.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248(Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 11-quinquies (Dismissione di  immobili).  -  1.
          Nell'ambito  delle  azioni  di  contenimento  della   spesa
          relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato  e
          di  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          attraverso  la  dismissione  di  beni  immobili   pubblici,
          l'alienazione  e  la  permuta   di   tali   immobili   sono
          considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il
          cui prezzo sia determinato  secondo  criteri  e  valori  di
          mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione
          di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi
          e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e
          Resilienza, valutati al valore di mercato. 
                L'Agenzia del demanio  e'  autorizzata,  con  decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con le amministrazioni che li hanno in  uso,  a
          permutare e a vendere con le modalita' di cui  all'articolo
          7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27,  i
          beni  immobili  ad  uso   non   prevalentemente   abitativo
          appartenenti al patrimonio pubblico,  ivi  compresi  quelli
          individuati  ai  sensi  dei  commi  13,  13-bis  e   13-ter
          dell'articolo 27 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni. Le operazioni  di
          permuta di cui al presente articolo sono  realizzate  senza
          conguagli in denaro a carico dello Stato e  non  comportano
          nuovi  o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica.
          L'autorizzazione all'operazione  puo'  ricomprendere  anche
          immobili degli enti territoriali e  delle  altre  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni; in questo caso, ferme restando le previsioni
          dettate  dal  presente  articolo,  gli  enti   territoriali
          interessati individuano, con apposita delibera ai  sensi  e
          per gli  effetti  dell'articolo  58  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  gli  immobili  che  intendono
          dismettere e le  altre  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001 provvedono secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  8,  della
          legge 12 novembre 2011,  n.  183.  La  delibera  conferisce
          mandato al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per
          l'inserimento nel decreto dirigenziale di  cui  al  secondo
          periodo del presente  comma.  Sono  in  ogni  caso  vietate
          l'alienazione e la permuta di immobili di cui  al  presente
          comma  a   societa'   la   cui   struttura   non   consente
          l'identificazione delle persone fisiche  o  delle  societa'
          che ne detengono la proprieta' o il  controllo.  L'utilizzo
          di  societa'  anonime,  aventi   sede   all'estero,   nelle
          operazioni immobiliari di cui al presente comma e'  vietato
          e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento.
          Fermi restando i  controlli  gia'  previsti  dalla  vigente
          normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa  privata
          i  soggetti  che  siano  stati  condannati,  con   sentenza
          irrevocabile, per reati fiscali o tributari. 
                2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la
          dismissione dei beni gia' individuati ai  sensi  dei  commi
          13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita  e
          la  permuta  fanno  venir  meno   l'uso   governativo,   le
          concessioni in essere e l'eventuale diritto  di  prelazione
          spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si  intendono
          applicabili, anche quanto alle  dichiarazioni  urbanistiche
          nonche'   agli   attestati   inerenti    la    destinazione
          urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le  disposizioni
          di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni, nonche' al primo  ed  al  secondo
          periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3.
          Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56  e
          57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le
          procedure di dismissione successive  a  quelle  di  cui  al
          primo periodo. 
                3. Agli atti di alienazione e di permuta  di  cui  al
          comma 1 del presente  articolo  o  comunque  connessi  alla
          dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta'  dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  riconosciuti  all'Agenzia  del   demanio   i
          maggiori  costi  sostenuti  per   le   attivita'   connesse
          all'attuazione  del  presente  articolo,  a  valere   sulle
          conseguenti maggiori entrate. 
                5. All'articolo 27, comma 13-ter,  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo  periodo  e'
          soppresso. 
                6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18  e  19,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  deve
          interpretarsi nel senso che lo  Stato,  gli  enti  pubblici
          nonche' le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3
          del decreto-legge n. 351  del  2001  sono  esonerati  anche
          dall'obbligo  di  rendere  le  dichiarazioni   urbanistiche
          richieste dalla legge per la validita' degli  atti  nonche'
          dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti le aree interessate dal trasferimento. 
                7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n.  68
          e via Monte Oppio n. 12, gia' inseriti nelle  procedure  di
          vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.»