Art. 6 
 
                      Buoni per servizi termali 
 
  1. In  considerazione  della  permanente  situazione  di  emergenza
epidemiologica, i buoni per l'acquisto  di  servizi  termali  di  cui
all'articolo  29-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, Atti Parlamentari  -  70  -
Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA  A.C.  3522  sono  utilizzabili
entro la data del ((30 giugno)) 2022. 
  ((1-bis.  L'ENIT  -  Agenzia  nazionale  del  turismo  riserva  una
percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a
vantaggio del settore termale,  anche  utilizzando  i  dati  messi  a
disposizione dal Ministero della  salute  per  diffondere  gli  studi
effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore  percentuale
e' dedicata alla promozione del turismo  nei  borghi  e  del  turismo
sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle  competenti
Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi
conseguiti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   29-bis   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 29-bis (Misure  per  il  sostegno  del  sistema
          termale nazionale). - 1.  Al  fine  di  mitigare  la  crisi
          economica  derivante   dall'emergenza   epidemiologica   da
          CO-VID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo con una  dotazione
          di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro
          per  l'anno  2021,   destinato   alla   concessione,   fino
          all'esaurimento delle risorse, di buoni per  l'acquisto  di
          servizi termali. I buoni di cui al presente comma non  sono
          cedibili,  non   costituiscono   reddito   imponibile   del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente.
          L'ente termale, previa emissione  della  relativa  fattura,
          puo' chiedere il  rimborso  del  valore  del  buono  fruito
          dall'utente   non   oltre   120    giorni    dal    termine
          dell'erogazione dei servizi termali. 
                2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  attuative  del
          beneficio di cui al comma 1. 
                3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi   di
          societa' in house mediante stipula di apposita convenzione.
          Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a
          carico delle risorse assegnate al fondo di cui al  presente
          articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle  risorse
          stesse. 
                4. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  20
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro  per
          l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e  a  14  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
          presente decreto, e, quanto a 4 milioni di euro per  l'anno
          2021, ai sensi dell'articolo 114.»