((Art. 6 bis 
 
Organizzazione dei Giochi olimpici  e  paralimpici  invernali  Milano
                            Cortina 2026 
 
  1.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la parola: «quindici»  e'  sostituita
dalla seguente:  «sedici»  e  dopo  le  parole:  «della  cooperazione
internazionale» sono inserite le seguenti: «, uno del  Ministero  del
turismo»; 
    b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole:  «in  materia  di
sport»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentito  il  Ministro  del
turismo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  3-bis  del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   8   maggio   2020,   n.   31
          (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
          dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano  Cortina
          2026 e delle finali ATP Torino  2021  -  2025,  nonche'  in
          materia  di  divieto  di  attivita'   parassitarie),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1  (Consiglio  Olimpico  Congiunto).  -  1.  E'
          istituito, presso il Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano
          (CONI), il «Consiglio  Olimpico  Congiunto  Milano  Cortina
          2026»   composto   da   sedici   membri,   dei   quali   un
          rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale  (CIO),
          uno  del  Comitato  Paralimpico  Internazionale,  uno   del
          Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano,  uno  del  Comitato
          Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui
          all'articolo 2, uno della Societa' di cui  all'articolo  3,
          uno  del  Forum  di  cui  all'articolo  3-bis,  uno   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Ufficio  per  lo
          Sport , uno del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  ,  uno  del   Ministero   del
          turismo, uno della Regione  Lombardia,  uno  della  Regione
          Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento,  uno  della
          Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di  Milano  e
          uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al
          proprio interno un portavoce, incaricato del  coordinamento
          dei lavori. 
                2. Il Consiglio Olimpico  Congiunto  ha  funzioni  di
          indirizzo  generale  sull'attuazione   del   programma   di
          realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto  tra  le
          istituzioni coinvolte, in ordine alle principali  questioni
          organizzative. Il Consiglio Olimpico  Congiunto  predispone
          annualmente una relazione sulle attivita'  svolte,  che  e'
          trasmessa al Parlamento per il  tramite  dell'Autorita'  di
          Governo competente in materia di sport. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ovvero del Ministro delegato in materia di  sport,
          sono definite,  d'intesa  con  le  regioni  e  le  province
          autonome  interessate,  le  regole  di  funzionamento   del
          Consiglio Olimpico Congiunto. 
                4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio
          Olimpico Congiunto non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  Ai  componenti  del
          Consiglio  Olimpico  Congiunto   non   spettano   compensi,
          indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi  di
          eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono
          invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.» 
                «Art.   3-bis   (Forum    per    la    sostenibilita'
          dell'eredita' olimpica e paralimpica). - 1.  E'  istituito,
          presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Ufficio
          per  lo  Sport,  un  comitato  denominato  "Forum  per   la
          sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica", quale
          organismo  volto  a  tutelare  l'eredita'  olimpica   e   a
          promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo  a  lungo
          termine  delle  infrastrutture  realizzate  per  i  Giochi,
          nonche' il perdurare  dei  benefici  sociali,  economici  e
          ambientali  sui  territori,  anche  con  riferimento   alle
          esigenze della pratica sportiva  e  motoria  da  parte  dei
          soggetti  disabili  e  dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa
          esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con  i
          principi  fissati   dalla   Carta   Olimpica   e   con   le
          raccomandazioni  dell'Agenda  olimpica   2020.   Il   Forum
          promuove  altresi'  la  diffusione  di  buone  pratiche  in
          materia di  protezione  dei  bambini  e  degli  adolescenti
          avviati alla pratica sportiva,  secondo  i  principi  della
          Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York  il
          20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio  1991,
          n. 176. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del  Ministro  delegato  in  materia  di  sport,
          sentito il Ministro del  turismo,  d'intesa  con  gli  enti
          territoriali interessati, sono definite la  composizione  e
          le regole di funzionamento del Forum. 
                3. La Presidenza del Consiglio dei ministri  provvede
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. Dall'istituzione e dal  funzionamento
          del Forum non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum  non
          spettano  compensi,  indennita'   o   emolumenti   comunque
          denominati, ne' rimborsi di spese.»