((Art. 6 ter 
 
      Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti 
 
  1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «con popolazione  non  superiore  a
20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore  a
3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «o  in  uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del 6  aprile  2009,  avente  comunque  una  popolazione  non
superiore a 20.000 abitanti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24-ter,  comma  1,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle imposte sui
          redditi) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Opzione per l'imposta  sostitutiva  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da
          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni  dell'articolo  24-bis,  le  persone  fisiche,
          titolari dei redditi da pensione di  cui  all'articolo  49,
          comma 2,  lettera  a),  erogati  da  soggetti  esteri,  che
          trasferiscono in  Italia  la  propria  residenza  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al
          territorio  delle  regioni  Sicilia,  Calabria,   Sardegna,
          Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,  o  in  uno
          dei  comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  o  in
          uno dei comuni  interessati  dagli  eventi  sismici  del  6
          aprile 2009, avente comunque una popolazione non  superiore
          a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
          redditi  di  qualunque  categoria,   prodotti   all'estero,
          individuati secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  165,
          comma  2,  a  un'imposta  sostitutiva,  calcolata  in   via
          forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno  dei
          periodi di imposta di validita' dell'opzione. 
                2. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  dalle
          persone fisiche che non siano state  fiscalmente  residenti
          in Italia ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  nei  cinque
          periodi d'imposta precedenti  a  quello  in  cui  l'opzione
          diviene efficace ai sensi del comma 5.  Possono  esercitare
          l'opzione  di  cui  al  comma  1  le  persone  fisiche  che
          trasferiscono la residenza da Paesi con  i  quali  sono  in
          vigore accordi di cooperazione amministrativa. 
                3. Le persone fisiche di cui al comma 1  indicano  la
          giurisdizione  o  le  giurisdizioni  in  cui  hanno   avuto
          l'ultima  residenza   fiscale   prima   dell'esercizio   di
          validita' dell'opzione. L'Agenzia delle  entrate  trasmette
          tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
          cooperazione amministrativa, alle autorita'  fiscali  delle
          giurisdizioni  indicate  come  luogo  di  ultima  residenza
          fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
                4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i  primi
          cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene
          efficace ai sensi del comma 5. 
                5. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          cui viene trasferita la residenza in Italia  ai  sensi  del
          comma  1  ed  e'  efficace  a  decorrere  da  tale  periodo
          d'imposta. 
                6. L'imposta e' versata in unica soluzione  entro  il
          termine previsto per il versamento del saldo delle  imposte
          sui  redditi.  Per  l'accertamento,  la   riscossione,   il
          contenzioso  e  le  sanzioni  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni  previste  per  l'imposta  sui
          redditi.  L'imposta  non  e'  deducibile  da   nessun'altra
          imposta o contributo. 
                7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
          di revoca da parte del contribuente sono  fatti  salvi  gli
          effetti prodotti  nei  periodi  d'imposta  precedenti.  Gli
          effetti  dell'opzione   cessano   laddove   sia   accertata
          l'insussistenza  dei  requisiti   previsti   dal   presente
          articolo o il venir meno degli stessi e  in  ogni  caso  di
          omesso o parziale versamento  dell'imposta  sostitutiva  di
          cui al comma 1 nella misura e nei  termini  previsti  dalle
          vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal
          regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 
                8. Le persone fisiche  di  cui  al  comma  1  possono
          manifestare la facolta' di non avvalersi  dell'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  con   riferimento   ai   redditi
          prodotti in uno o piu' Stati o  territori  esteri,  dandone
          specifica indicazione in  sede  di  esercizio  dell'opzione
          ovvero con successiva modifica della  stessa.  Soltanto  in
          tal caso, per i  redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o
          territori esteri si applica il regime ordinario  e  compete
          il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.  Ai
          fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
          cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
          di cui all'articolo 23. 
                8-bis. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
          al presente articolo.»