((Art. 6 quater 
 
Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 
  1.  I  dati  di  cui  al  comma  2  dell'articolo   13-quater   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero
del turismo secondo le modalita' previste dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  11  novembre  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  299  del  2  dicembre  2020.  Agli  incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14,  del  decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  7,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13-quater  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58(Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1.  All'articolo  4,  comma
          5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
                2. I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare ai sensi dell'articolo 4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
                3.  I  criteri,  i  termini  e   le   modalita'   per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono  stabiliti
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  da  adottare  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, che  si  pronuncia  entro
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione.  Decorso
          il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
          comunque adottato. 
                4. Ai fini della tutela dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute e della loro pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero del  turismo.  Per  le
          esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
          la   banca   dati   e'   accessibile    all'amministrazione
          finanziaria  degli  enti   creditori   per   le   finalita'
          istituzionali. 
                5. 
                6. 
                7. I soggetti titolari delle strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n.  96,  i  soggetti  che  esercitano
          attivita' di intermediazione immobiliare e i  soggetti  che
          gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
          in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone  che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
                8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al  comma
          7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
                9.   All'onere   derivante   dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          1 marzo 2021, n, 22,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55(Disposizioni urgenti in materia
          di riordino delle attribuzioni dei Ministeri): 
                «Art.  7  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il
          Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo  sono
          trasferite le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
          compresa la gestione dei residui,  destinate  all'esercizio
          delle funzioni  di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
          decreto. 
                2. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la Direzione generale  Turismo
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo e' soppressa e i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Ministero del  turismo.  La
          dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
          resta determinata per le posizioni di livello  generale  ai
          sensi all'articolo 54 del decreto legislativo  n.  300  del
          1999 e quanto alle posizioni di  livello  non  generale  in
          numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  euro
          337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
          dall'anno 2022. 
                3. La dotazione organica del personale del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le posizioni di livello  generale  ai  sensi  dell'articolo
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
                4. Le  competenti  articolazioni  amministrative  del
          Ministero   del   turismo,   ferma    l'operativita'    del
          Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali  non
          generali, perseguono le seguenti missioni: a)  reclutamento
          e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
          bilancio;  acquisizione  di  beni   e   servizi;   supporto
          tecnologico ed  informatico;  adempimenti  richiesti  dalla
          normativa in materia di salute e  sicurezza  sul  posto  di
          lavoro, e in materia di trasparenza  e  anticorruzione;  b)
          attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
          le autonomie territoriali; attuazione di piani di  sviluppo
          delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle
          relazioni   con   l'Unione   europea   e    internazionali;
          coordinamento  e  integrazione  dei   programmi   operativi
          nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
          competitive;  c)  promozione  turistica;  attuazione  delle
          misure   di   sostegno   agli   operatori   del    settore;
          programmazione  e  gestione  degli  interventi   finanziati
          mediante fondi strutturali; promozione di  investimenti  di
          competenza; assistenza e tutela  dei  turisti;  supporto  e
          vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero;  raccordo  con
          altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
          stessi esercitate in materie di interesse  per  il  settore
          turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e  con
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,  delle   rilevazioni
          statistiche di interesse per il settore turistico. 
                5. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono trasferite  al  Ministero
          del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
          generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, individuate  nella  Tabella  A,
          prima colonna, allegata al presente  decreto,  in  servizio
          alla data del 13 febbraio 2021,  con  le  connesse  risorse
          strumentali  e  finanziarie.  La  dotazione  organica   del
          Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
          riconducibili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
          misura corrispondente alla dotazione organica del personale
          non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e per il turismo 13  gennaio  2021
          per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
          trasferimento riguarda il personale  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  a  tempo
          indeterminato, ivi compreso il  personale  in  assegnazione
          temporanea  presso  altre   amministrazioni,   nonche'   il
          personale a tempo determinato con incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
          contratti  gia'  stipulati.  La  revoca   dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza del Ministero del turismo. 
                6. Al personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento   economico,   compreso   quello    accessorio,
          stabilito nell'amministrazione di destinazione  e  continua
          ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
          personam riassorbibile secondo i  criteri  e  le  modalita'
          gia' previsti dalla normativa vigente. Al  personale  delle
          qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
          amministrazione prevista per  i  dipendenti  del  Ministero
          della cultura. 
                7. Fino alla data di adozione del decreto di  cui  al
          comma  8,  terzo  periodo,  il  Ministero   della   cultura
          corrisponde il trattamento economico spettante al personale
          trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
          le risorse finanziarie destinate al  trattamento  economico
          del  personale,  compresa  la  quota  del   Fondo   risorse
          decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli  iscritti
          nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          turismo. Tale importo considera  i  costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
                8.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  presente
          comma,  il  Ministero  del  turismo  si  avvale,   per   lo
          svolgimento delle funzioni in  materia  di  turismo,  delle
          competenti strutture e delle relative  dotazioni  organiche
          del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
          gestione delle risorse finanziarie  relative  alla  materia
          del turismo, compresa la gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata dal Ministero della  cultura.  Entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          provvede, con proprio decreto, ad apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa,  tra  gli  stati  di  previsione  interessati,   ivi
          comprese l'istituzione, la modifica e  la  soppressione  di
          missioni  e  programmi.  Il  Ministero  del  turismo   puo'
          avvalersi,  nei  limiti  strettamente  indispensabili   per
          assicurare la funzionalita' del  Ministero,  delle  risorse
          strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale  del
          turismo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  facenti  capo  al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo in materia di turismo, transitano al Ministero  del
          turismo. 
                10.   In   fase   di    prima    applicazione,    per
          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al
          Ministero del turismo si applica il regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   2
          dicembre 2019, n. 169. 
                11.  Nelle  more  dell'adozione  del  regolamento  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di  cui
          al comma 3, il contingente  numerico  del  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministero del  turismo
          e'   stabilito   in   sessanta   unita',   ferma   restando
          l'applicazione dell'articolo 5, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169, e, in aggiunta a detto contingente,  il  Ministro  del
          turismo  puo'  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
          responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
          dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione  dei  Ministeri   interessati,   l'Organismo
          indipendente di valutazione previsto dall'articolo  11  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   2
          dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
          per il Ministero della cultura. 
                12. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
          di mobilita', ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Presso il Ministero, che  ne  supporta  le  attivita',
          hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   Mondiale   del    Turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo di cui all'articolo 58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'articolo 11. 
                13. I titolari di incarichi dirigenziali  nell'ambito
          della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per  il  turismo  appartenenti  ai
          ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
          Ministero del turismo ai sensi del comma 5  possono  optare
          per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.  Nelle
          more della conclusione delle procedure concorsuali  per  il
          reclutamento del personale  dirigenziale,  nell'anno  2021,
          per il conferimento di incarichi  dirigenziali  di  livello
          generale presso il Ministero del turismo, non si  applicano
          i limiti percentuali di cui all'articolo 19,  comma  5-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  per  il
          conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
          generale, i limiti  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50  e
          al 30 per  cento.  I  predetti  incarichi  dirigenziali  di
          livello non generale cessano  all'atto  dell'assunzione  in
          servizio,  nei  ruoli  del  personale  del  Ministero   del
          turismo,   dei   vincitori   delle    predette    procedure
          concorsuali. 
                14.  Le  funzioni  di  controllo  della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sugli  atti  adottati  dal  Ministero  del
          turismo, nella fase  di  prima  applicazione,  sono  svolte
          dagli uffici competenti in base alla normativa  vigente  in
          materia  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Entro il 30 giugno 2022,  al  fine  di  assicurare
          l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sugli  atti  del
          Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito  dello
          stesso  Dipartimento  un  apposito  Ufficio   centrale   di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale  di  livello  non  generale  e  il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad  assumere  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
          dirigenziale non generale e dieci  unita'  di  personale  a
          tempo  indeterminato,  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          della cultura continuano ad  essere  svolte  dall'esistente
          Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 483.000 euro per l'anno 2021  e  di  966.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
                15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
          di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
          a decorrere dall'anno 2022. 
                16. Per le spese di funzionamento e'  autorizzata  la
          spesa di euro 600.000 per l'anno 2021  e  di  euro  456.100
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
                17. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia
          nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
          con il nuovo assetto istituzionale  e  con  i  compiti  del
          Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un  adeguato
          coinvolgimento   delle   Regioni    e    delle    autonomie
          territoriali.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29   luglio    2021,    n.
          108(Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          e   prime   misure   di   rafforzamento   delle   strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art.   7   (Controllo,   audit,   anticorruzione   e
          trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della  Ragioneria
          generale dello Stato - Ispettorato generale per i  Rapporti
          finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
          ufficio  dirigenziale  di  livello  non   generale   avente
          funzioni di  audit  del  PNRR  ai  sensi  dell'articolo  22
          paragrafo 2, lettera c), punto ii),  del  Regolamento  (UE)
          2021/241. L'ufficio  di  cui  al  primo  periodo  opera  in
          posizione  di   indipendenza   funzionale   rispetto   alle
          strutture coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,
          nello svolgimento delle funzioni di  controllo  relative  a
          linee di  intervento  realizzate  a  livello  territoriale,
          dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
                2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma
          1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede,  anche
          in   collaborazione   con   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  8,  alla  predisposizione  e  attuazione  del
          programma di valutazione in itinere ed ex  post  del  PNRR,
          assicurando  il  rispetto  degli  articoli  19  e  20   del
          Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
          obiettivi  finali  e  intermedi.  Concorre   inoltre   alla
          verifica  della  qualita'  e  completezza   dei   dati   di
          monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,
          comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e  svolge
          attivita' di supporto ai  fini  della  predisposizione  dei
          rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento  del
          Piano. Al fine di avviare tempestivamente le  procedure  di
          monitoraggio  degli  interventi   del   PNRR   nonche'   di
          esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per  l'anno  2021,
          e'  autorizzato  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
          alta professionalita', da  destinare  ai  Dipartimenti  del
          tesoro e delle finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3, del comparto Funzioni  centrali.  Il  reclutamento  del
          suddetto contingente di personale e'  effettuato  senza  il
          previo svolgimento delle previste procedure di mobilita'  e
          mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di  concorsi
          pubblici. 
                2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i
          Sottosegretari" sono soppresse. 
                3. L'Unita' di missione si  articola  in  due  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale.   Essa   provvede
          altresi' a supportare le  attivita'  di  valutazione  delle
          politiche   di   spesa   settoriali   di   competenza   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  a
          valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
          e agli investimenti del PNRR anche attraverso  lo  sviluppo
          di iniziative di trasparenza e  partecipazione  indirizzate
          alle   istituzioni   e   ai   cittadini.   Conseguentemente
          all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, le parole ", di durata  triennale  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
          e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione  organica
          del Ministero dell'economia e delle finanze  un  numero  di
          posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
          equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 
                4. Per le finalita' dell'articolo 6  e  del  presente
          articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato  a  conferire  n.  7   incarichi   di   livello
          dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
          deroga  ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite
          procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
          vigenti limiti assunzionali, o  a  ricorrere  alle  deroghe
          previste dall'articolo 1, comma  15,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80,  per  le  restanti  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato e' istituita una  posizione
          di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
          studio e ricerca; per le medesime  finalita'  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze puo' avvalersi  del  supporto
          della  societa'  Studiare  Sviluppo  srl,  anche   per   la
          selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          le modalita' di cui all'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in  coerenza  con  l'articolo  6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui  all'articolo  10
          del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n.  22,  convertito
          con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
          di prima applicazione, gli incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
                6. Sogei S.p.A. assicura il  supporto  di  competenze
          tecniche   e   funzionali   all'amministrazione   economica
          finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per  tale  attivita'
          puo' avvalersi di  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  secondo  le
          modalita' che saranno definite  in  specifica  Convenzione,
          per la selezione di esperti cui affidare  le  attivita'  di
          supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non  si  applicano  le
          disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  la   stessa
          determina i processi di selezione e assunzione di personale
          in base  a  criteri  di  massima  celerita'  ed  efficacia,
          prediligendo modalita' di  selezione  basate  su  requisiti
          curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
          deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                7. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione di cui all'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
          economicita', efficienza ed efficacia circa  l'acquisizione
          e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
          di cui al PNRR. Tale controllo  si  informa  a  criteri  di
          cooperazione e di coordinamento  con  la  Corte  dei  conti
          europea,  secondo  quanto   previsto   dall'articolo   287,
          paragrafo 3  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.   La   Corte   dei   conti    riferisce,    almeno
          semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
          PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'  di
          controllo,  anche  finalizzate  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
          i  conflitti  di  interesse  ed  il   rischio   di   doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando  le
          competenze    in    materia    dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, le  amministrazioni  centrali  titolari  di
          interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare  specifici
          protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
          per l'anno 2021 e  di  euro  3.428.127  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          euro 218.000 per l'anno 2021  e  a  euro  436.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
          euro 476.027 annui a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e  a
          euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.»