((Art. 6 quinquies 
 
Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi  digitali  e  lavoratori  da
                               remoto 
 
  1. All'articolo 27 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
      «q-bis)  nomadi  digitali   e   lavoratori   da   remoto,   non
appartenenti all'Unione europea»; 
    b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: 
      «1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera  q-bis),  sono
cittadini  di  un  Paese  terzo  che  svolgono  attivita'  lavorativa
altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti  tecnologici
che consentono di lavorare da remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio dello  Stato  italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano  l'attivita'  in  Italia,
non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di  soggiorno,
previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno, a condizione che il  titolare  abbia
la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti
i  rischi  nel  territorio  nazionale,  e  che  siano  rispettate  le
disposizioni   di   carattere   fiscale   e   contributivo    vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con il Ministro del turismo e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del  permesso  di
soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i  limiti
minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per
la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286(Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione  dello  straniero)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Ingresso per lavoro  in  casi  particolari)
          (Legge 6 marzo 1998, n. 40,  art.  25;  legge  30  dicembre
          1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4). - 1. Al di fuori degli
          ingressi  per  lavoro  di  cui  agli  articoli  precedenti,
          autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo  3,
          comma  4,   il   regolamento   di   attuazione   disciplina
          particolari modalita'  e  termini  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni al lavoro,  dei  visti  di  ingresso  e  dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                  a) dirigenti o personale altamente specializzato di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) lettori  universitari  di  scambio  o  di  madre
          lingua; 
                  c) i professori universitari destinati  a  svolgere
          in Italia un incarico accademico; 
                  d) traduttori e interpreti; 
                  e) collaboratori familiari aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                  f)  persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per
          motivi  di  formazione  professionale,   svolgano   periodi
          temporanei  di  addestramento  presso  datori   di   lavoro
          italiani; 
                  g) 
                  h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                  i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                  l) lavoratori occupati presso circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                  m) personale artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                  n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare
          presso locali di intrattenimento; 
                  o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                  p)  stranieri  che  siano  destinati   a   svolgere
          qualsiasi  tipo  di  attivita'  sportiva   professionistica
          presso societa' sportive italiane ai sensi della  legge  23
          marzo 1981, n. 91; 
                  q)   giornalisti    corrispondenti    ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                  q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  r)  persone  che,  secondo  le  norme  di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                  r-bis)  infermieri  professionali  assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
                1-bis. Nel caso in  cui  i  lavoratori  di  cui  alla
          lettera  i)  del  comma  1  siano  dipendenti  regolarmente
          retribuiti  dai  datori  di  lavoro,  persone   fisiche   o
          giuridiche, residenti o aventi sede  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'  sostituito
          da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente,   del
          contratto in base al quale la  prestazione  di  servizi  ha
          luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
          contenente i nominativi  dei  lavoratori  da  distaccare  e
          attestante  la  regolarita'  della  loro   situazione   con
          riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro  nello
          Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede  il  datore
          di lavoro. La comunicazione e'  presentata  allo  sportello
          unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
          fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
                1-ter. Il nulla osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da  una
          comunicazione da parte del datore di lavoro della  proposta
          di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,  previsto
          dall'articolo 5-bis. La  comunicazione  e'  presentata  con
          modalita'   informatiche   allo   sportello    unico    per
          l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso  in  Italia  lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
          sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e   per   la
          richiesta del permesso di soggiorno. 
                1-quater. Le disposizioni di cui al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
                1-quinquies. I  medici  e  gli  altri  professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
              1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera  q-bis,
          sono cittadini di un Paese terzo,  che  svolgono  attivita'
          lavorativa altamente qualificata attraverso  l'utilizzo  di
          strumenti tecnologici che consentono di lavorare da  remoto
          in via autonoma ovvero per un'impresa anche  non  residente
          nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
          caso  in  cui  svolgano  l'attivita'  in  Italia,  non   e'
          richiesto  il  nullaosta  al  lavoro,  ed  il  permesso  di
          soggiorno, previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'
          rilasciato per un periodo  non  superiore  ad  un  anno,  a
          condizione che  il  titolare  abbia  la  disponibilita'  di
          un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti  i  rischi
          nel territorio  nazionale,  e  che  vengano  rispettate  le
          disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo  vigenti
          nell'ordinamento  nazionale.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          del turismo e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, da adottare entro trenta  giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite   le
          modalita' e i requisiti per il  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie  di
          lavoratori altamente qualificati  che  possono  beneficiare
          del permesso, i limiti minimi di  reddito  del  richiedente
          nonche'   le   modalita'   necessarie   per   la   verifica
          dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
                2. In deroga alle  disposizioni  del  presente  testo
          unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
                3. Rimangono ferme le disposizioni che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
                4. Il regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
                5.  L'ingresso  e   il   soggiorno   dei   lavoratori
          frontalieri  non   appartenenti   all'Unione   europea   e'
          disciplinato dalle disposizioni particolari previste  negli
          accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
                5-bis. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.»