Art. 7 
 
Disposizioni in materia  di  trattamenti  di  integrazione  salariale
  ((nonche' in  materia  di  accesso  al  lavoro  delle  persone  con
  disturbi specifici di apprendimento)) 
  1. I datori  di  lavoro  dei  settori  di  cui  ai  ((codici  della
classificazione delle  attivita'  economiche  ATECO  2007))  indicati
nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del
1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono
l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre
2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione
addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  ((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a  104,7  milioni
di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023  e  16,1
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di
euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32; 
  c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento  (DSA),
di cui alla legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  sono  assicurate  uguali
opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' e uguale accesso  al
mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. 
  2-ter. In attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  8  ottobre   2010,   n.   170,
l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato,  a
partire dalle attivita' di selezione, e' garantito senza alcuna forma
di discriminazione e  assicurando  condizioni  di  pari  opportunita'
mediante  modalita'  di  esecuzione  di  prove  e  di  colloqui   che
permettano  di  valorizzare  le  loro  competenze,  con  la  garanzia
dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati  al  profilo
funzionale e alle necessita' individuali. 
  2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone
con DSA che  liberamente  vogliono  essere  riconosciute  come  tali,
presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono  che  il
responsabile  dell'inserimento  lavorativo  aziendale,  adeguatamente
formato in materia di persone con DSA,  predisponga  l'ambiente  piu'
adatto per  l'inserimento  e  la  realizzazione  professionale  delle
medesime  prevedendo  l'applicazione  di  misure  analoghe  a  quelle
previste per la selezione  per  l'accesso  nel  pubblico  impiego,  o
comunque che assicurino una tutela non inferiore. 
  2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai  commi
2-bis,  2-ter  e  2-quater  sono  applicate  in  ogni  occasione   di
valutazione per l'accesso o il completamento  di  percorsi  formativi
finalizzati all'esercizio di  attivita'  e  professioni,  nonche'  in
ambito sociale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 29 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 5 (Contribuzione addizionale). -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          presente  comma  cessa  di   avere   applicazione   per   i
          trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a  favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi all'ultimo periodo utilizzato e'  stabilita  una
          contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a: 
                  a) 6  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 9 per cento oltre il limite di cui alla  lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.» 
                «Art. 29 (Fondo di integrazione salariale).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2016 il  fondo  residuale  di  cui
          all'articolo  28,  assume  la  denominazione  di  fondo  di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
                2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
                2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
          alla disciplina  del  fondo  di  integrazione  salariale  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un   dipendente,
          appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
          rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  10,
          che non aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'  bilaterali
          costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 
                3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
          i contributi dei datori di lavoro appartenenti al  fondo  e
          dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazioni   salariali
          ordinarie, ad esclusione  delle  intemperie  stagionali,  e
          straordinarie,    limitatamente    alle     causali     per
          riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa
          di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1°
          gennaio 2022. 
                3-bis.  Per  periodi  di  sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
          comma  1,  in  relazione  alle  causali  di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa vigente  in  materia  di  integrazioni  salariali
          ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di
          seguito indicate: 
                  a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
          di tredici settimane in un biennio mobile; 
                  b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  per  una  durata
          massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 
                4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
                4-bis.  Per  i  trattamenti  relativi  a  periodi  di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 4, secondo periodo. 
                5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
                6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio  del  fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
                7. I trattamenti di  integrazione  salariale  erogati
          dal fondo sono  autorizzati  dalla  struttura  territoriale
          INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
          di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione  e'  comunque
          unica ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la
          sede legale del datore di lavoro,  o  presso  la  quale  il
          datore  di  lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della
          posizione contributiva. 
                8. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
          i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque dipendenti, e allo  0,80  per  cento,  per  i
          datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          piu' di cinque dipendenti. E' stabilita  una  contribuzione
          addizionale  a  carico  dei  datori  di   lavoro   connessa
          all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis,  pari
          al 4 per cento della retribuzione persa. 
                8-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2025,   fermo
          restando quanto previsto dal comma 4, a favore  dei  datori
          di  lavoro  che,  nel  semestre  precedente  la   data   di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque  dipendenti  e  che  non  abbiano  presentato
          domanda di assegno di integrazione salariale ai  sensi  del
          presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far  data
          dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento,
          l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
          per cento. 
                9. Al fondo di cui al presente articolo si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 35. 
                10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
                11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
          1° gennaio 2022.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005» e «30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «120. In relazione ai differenti impatti nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  8
          ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in  materia  di  disturbi
          specifici   di   apprendimento   in   ambito   scolastico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2010,  n.
          244: 
                «Art. 2 (Finalita'). - 1. La presente legge persegue,
          per le persone con DSA, le seguenti finalita': 
                  a) garantire il diritto all'istruzione; 
                  b)   favorire   il   successo   scolastico,   anche
          attraverso misure didattiche  di  supporto,  garantire  una
          formazione  adeguata  e  promuovere   lo   sviluppo   delle
          potenzialita'; 
                  c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
                  d) adottare forme  di  verifica  e  di  valutazione
          adeguate alle necessita' formative degli studenti; 
                  e) preparare  gli  insegnanti  e  sensibilizzare  i
          genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 
                  f)  favorire  la  diagnosi   precoce   e   percorsi
          didattici riabilitativi; 
                  g)   incrementare    la    comunicazione    e    la
          collaborazione tra  famiglia,  scuola  e  servizi  sanitari
          durante il percorso di istruzione e di formazione; 
                  h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle
          capacita' in ambito sociale e professionale.»