Art. 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ((nonche' in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento)) 1. I datori di lavoro dei settori di cui ai ((codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007)) indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32; c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. 2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attivita' di selezione, e' garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunita' mediante modalita' di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessita' individuali. 2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente piu' adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. 2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attivita' e professioni, nonche' in ambito sociale.))
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 5 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' e con unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato e' stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a: a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.» «Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale. 2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. 7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento. 9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.» - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005» e «30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.» - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244: «Art. 2 (Finalita'). - 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita': a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.»