Art. 8 
 
       Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2022  di  50  milioni  di
euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi
in conto capitale. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2022». 
  4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo  65,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di
3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo  tra
gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  ((4-bis. Nelle more dell'adozione del  provvedimento  normativo  di
cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico  temporaneo
in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno
2022 del Fondo  ivi  previsto,  pari  a  40  milioni  di  euro,  sono
trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo  89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei
lavoratori dello spettacolo dal vivo  e  dei  settori  del  cinema  e
dell'audiovisivo,  iscritti  al  Fondo  pensione   lavoratori   dello
spettacolo.)) 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo  dell'articolo  89,  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  89  (Fondo  emergenze  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, da adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
          operatori  dei  settori,  ivi  inclusi   artisti,   autori,
          interpreti   ed   esecutori,   tenendo    conto    altresi'
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
                3. All'onere  derivante  dal  comma  1,  pari  a  335
          milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                  a)  quanto  a  70  milioni   di   euro   ai   sensi
          dell'articolo 126; 
                  b)  quanto  a   50   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
          coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera  CIPE
          si provvede a rimodulare e a ridurre di pari  importo,  per
          l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la  delibera  CIPE
          n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura  e
          turismo" di competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo; 
                  c) quanto a 10 milioni di euro  mediante  riduzione
          delle disponibilita' del Fondo unico  dello  spettacolo  di
          cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                3-bis. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   183   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
          All'articolo 89 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; 
                  b) al  comma  2,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
                  c) dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "3-bis.  Il  Fondo  di  cui  al   comma   1   puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
                3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
                4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
          e' ripartita  sulla  base  della  media  delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro  il  30  giugno
          2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021  dando  conto
          in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
          sanitaria  da  COVID   19,   delle   esigenze   di   tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
                5. Per  l'anno  2020,  agli  organismi  finanziati  a
          valere sul Fondo unico per lo spettacolo  per  il  triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
                6. Decorso il primo periodo di  applicazione  pari  a
          nove settimane previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge
          17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  gli
          organismi dello spettacolo dal vivo possono  utilizzare  le
          risorse loro erogate per l'anno 2020  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,
          n. 163, anche per  integrare  le  misure  di  sostegno  del
          reddito dei  propri  dipendenti,  in  misura  comunque  non
          superiore   alla    parte    fissa    della    retribuzione
          continuativamente  erogata  prevista  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale,  nel  rispetto  dell'equilibrio  del
          bilancio e, in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di
          ridotta attivita' degli enti. 
                7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il decreto di cui all'articolo  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'articolo  89,  comma
          1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di  cui  all'articolo  13  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  la  dotazione  prevista
          dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
          limitatamente all'anno 2020. 
                8. Il  titolo  di  capitale  italiana  della  cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  «Capitale   italiana   della
          cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022. 
                8-bis.  Per  l'anno  2023,  il  titolo  di  "Capitale
          italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
          quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  3-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al  fine  di
          promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
          sovraprovinciale   maggiormente   colpita    dall'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19.  A  tal  fine,  le  citta'  di
          Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  entro  il  31
          gennaio  2022,   un   progetto   unitario   di   iniziative
          finalizzato a  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio
          culturale materiale e immateriale. 
                8-ter. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,
          della legge 13 febbraio  2020,  n.  15,  sono  premesse  le
          seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 
                9. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
          29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole:  "di  distribuzione"
          sono aggiunte le seguenti: ",  dei  complessi  strumentali,
          delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e  degli
          spettacoli viaggianti". 
                10. Al fine di sostenere la ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
                10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
          istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l'anno 2020. 
                11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del medesimo decreto" sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020"; 
                  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente  "2.  I
          soggetti acquirenti presentano, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  o  dalla
          diversa  data   della   comunicazione   dell'impossibilita'
          sopravvenuta  della  prestazione,   apposita   istanza   di
          rimborso al soggetto organizzatore dell'evento,  anche  per
          il  tramite  dei  canali   di   vendita   da   quest'ultimo
          utilizzati,  allegando  il  relativo  titolo  di  acquisto.
          L'organizzatore dell'evento provvede  al  rimborso  o  alla
          emissione di un voucher  di  importo  pari  al  prezzo  del
          titolo  di  acquisto,   da   utilizzare   entro   18   mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati"; 
                  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione"; 
                  c) il comma 3 e' abrogato. 
                11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                11-ter. All'articolo 1, comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 
                11-quater. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
                12. All'onere derivante dai commi 1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   65,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 65 (Misure urgenti per  la  cultura).  -  1.  I
          fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituiti  nello  stato  di
          previsione del Ministero della cultura,  sono  incrementati
          per l'anno 2021 di 47,85  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e di 120 milioni di euro  per  gli  interventi  in
          conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo  di
          parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a
          fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi
          dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2  nel  settore   dello
          spettacolo. 
                2. Il fondo di cui all'articolo  183,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero della  cultura,  e'
          incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. All'articolo 183, comma 3,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro
          per l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «125
          milioni di euro per l'anno 2021». 
                4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "e per il  cinquanta  per
          cento ai produttori di fonogrammi, anche  tramite  le  loro
          associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  per   il   restante
          cinquanta per cento, in parti  uguali,  tra  produttori  di
          fonogrammi e gli  artisti  interpreti  o  esecutori,  anche
          tramite   le   imprese   che    svolgono    attivita'    di
          intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 
                  b) il comma 2 e' abrogato; 
                  b-bis)  dopo  il  comma  3-bis  sono   aggiunti   i
          seguenti: 
                    "3-ter. Entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,  la
          Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)  trasmette
          al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato  delle
          spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle
          attivita' di cui ai medesimi  commi  nonche'  l'elenco  dei
          soggetti  beneficiari  del  riparto  dei  compensi  con   i
          relativi importi. 
                    3-quater. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  i
          soggetti  abilitati  a  ripartire  il   compenso   di   cui
          all'articolo  71-septies  trasmettono  al  Ministero  della
          cultura e alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (SIAE) il rendiconto dettagliato della  destinazione  delle
          somme  e  della  relativa  ripartizione   in   favore   dei
          beneficiari  nonche'  delle  spese  sostenute   in   quanto
          strettamente connesse  all'attivita'  di  ripartizione.  Al
          fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza
          delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo
          e di ridurne le spese di  gestione,  la  Societa'  italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce   modelli   e
          procedure, approvati dal Ministero della cultura,  relativi
          alle attivita' di  ripartizione,  che  consentono  altresi'
          alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della
          congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme
          accantonate  o  comunque  non  distribuite.   La   Societa'
          italiana degli autori ed editori (SIAE)  puo'  procedere  a
          verifiche amministrativo-contabili, anche a  campione,  per
          accertare la  regolarita'  dei  dati  rendicontati  e  puo'
          disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di
          spese di gestione o di eventuali  accantonamenti,  al  fine
          della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato
          rispetto  degli  obblighi  di  rendicontazione  di  cui  al
          presente  comma  determina  per  i  soggetti   inadempienti
          l'impossibilita'    di    partecipare    alle    successive
          ripartizioni  nonche'  l'obbligo  di   restituzione   degli
          importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana  degli
          autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori
          ed editori (SIAE)  riferisce  al  Ministero  della  cultura
          sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma". 
                5.  Alla  legge  14  novembre  2016,  n.  220,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  sono  altresi'
          stabiliti: 
                    a) i limiti temporali  oltre  i  quali  le  opere
          depositate presso  la  Cineteca  nazionale  possono  essere
          considerate rispettivamente opere  fuori  commercio  oppure
          opere di pubblico interesse depositate  in  via  permanente
          con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
                    b) i criteri per definire scambi delle  opere  di
          cui alla lettera a) con le  cineteche  nazionali  di  altri
          Stati e per realizzare con tali cineteche  raccolte,  anche
          congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; 
                    c)  le  modalita'  con  le  quali   la   Cineteca
          nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a)
          a  e),  puo'  svolgere  proiezioni  in  sala  delle   opere
          depositate o iniziative dirette a  realizzare  raccolte  di
          opere  o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche   di
          apprendimento (e-learning), anche a pagamento,  con  idonee
          limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti
          di scaricare i contenuti; 
                    d) i criteri di ripartizione dei  proventi  delle
          iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
          dei costi di restauro e  di  digitalizzazione  delle  opere
          utilizzate e delle altre  spese  sostenute  dalla  Cineteca
          nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento  alle
          opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli  obblighi
          inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di  tutela
          del patrimonio culturale"; 
                  a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente   periodo:   "Quota   parte   dei   contributi
          automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I,
          Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
          destinata agli  autori  del  soggetto,  agli  autori  della
          sceneggiatura, agli  autori  della  musica  e  ai  registi,
          secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25,
          comma 1."; 
                  b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,
          la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita'  di
          erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma  1,
          secondo periodo.". 
                6. Al fine di promuovere la ripresa dello  spettacolo
          viaggiante   e   delle   attivita'   circensi   danneggiate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i  soggetti  che
          esercitano le attivita' di cui all'articolo 1  della  legge
          18 marzo  1968,  n.  337,  titolari  di  concessioni  o  di
          autorizzazioni  concernenti   l'utilizzazione   del   suolo
          pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4,
          comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono esonerati,  dal  1°  gennaio  2021  al  30
          giugno 2022, dal pagamento del canone di  cui  all'articolo
          1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160. 
                7. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti  dal  comma  6,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 12,95 milioni di euro per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30  settembre  2021.
          Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma  3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. 
                8. All'articolo 1, comma 590,  terzo  periodo,  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le   parole   "e   il
          finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni  non
          puo' essere superiore alla quota di  20  milioni  di  euro"
          sono soppresse. 
                9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle
          seguenti: "220 milioni". 
                10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 290,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,
          quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo  77  e,
          quanto a  4,3  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 352, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «352.  Al  fine  di  introdurre  nell'ordinamento  un
          sostegno economico temporaneo in favore dei  lavoratori  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1997,  n.  182,  tenuto  conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nello stato di previsione del  Ministero  della
          cultura e' istituito un fondo, denominato «  Fondo  per  il
          sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione  di
          40 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.  Con
          apposito provvedimento normativo, nei limiti delle  risorse
          di cui al primo  periodo,  che  costituiscono  il  relativo
          limite  di   spesa,   si   provvede   a   dare   attuazione
          all'intervento previsto.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182(Attuazione della  delega
          conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
          L.  8  agosto  1995,  n.  335,   in   materia   di   regime
          pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo  iscritti
          all'ENPALS): 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito delle categorie di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n.  708  ,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che: 
                  a)  prestino   a   tempo   determinato,   attivita'
          artistica  o  tecnica,   direttamente   connessa   con   la
          produzione e la realizzazione di spettacoli; 
                  b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di
          fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); 
                  c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 
                2. Per i lavoratori di cui al comma  1  il  requisito
          dell'annualita' di contribuzione richiesto per  il  sorgere
          del diritto alle prestazioni si considera  soddisfatto  con
          riferimento a: 
                  a)  90  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma 1; 
                  b) 260  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma 1; 
                  c) 312  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del  medesimo
          comma 1. 
                2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale
          e' dovuta al Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo
          anche per le prestazioni rese  da  lavoratori  appartenenti
          alle categorie professionali  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
                  a)  attivita'  retribuite  di  insegnamento  o   di
          formazione   svolte   in   enti   accreditati   presso   le
          amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; 
                  b) attivita' remunerate di  carattere  promozionale
          di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi  o  del
          settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati  o
          promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno  come
          scopo  istituzionale  o  sociale  l'organizzazione   e   la
          diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
          allo spettacolo. 
                2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)
          del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti  di  cui
          all'articolo  6,   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
                3. Per la determinazione del  numero  complessivo  di
          giornate accreditate, per l'acquisizione del  diritto  alle
          prestazioni, nel caso di passaggio fra  i  diversi  gruppi,
          quelle   relative   al   gruppo   di    provenienza    sono
          riproporzionate  in  base  al  rapporto  esistente  tra   i
          rispettivi  requisiti  di   annualita'   di   contribuzione
          previsti per il diritto alle prestazioni. 
                4.  Ai  fini   del   diritto   alle   prestazioni   e
          dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli  assicurati
          sono considerati appartenenti alla  categoria,  tra  quelle
          indicate all'articolo 3 del decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708  ,  come
          modificato  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  e
          successive modificazioni e integrazioni, nella quale  hanno
          acquisito maggiore  anzianita'  contributiva.  Il  medesimo
          criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
          al comma 1. 
                5. L'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' abrogato.»