((Art. 8 bis Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico 1. All'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «gia' in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente» sono soppresse.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 364, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.»