((Art. 8 bis 
 
    Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico 
 
  1. All'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le  parole:  «gia'  in  possesso  delle  necessarie   caratteristiche
antisismiche e dotati di impianti adeguati  alla  normativa  vigente»
sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 364,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «364. Al fine di assicurare  la  conservazione  e  la
          fruizione del patrimonio archivistico,  e'  autorizzata  la
          spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni  di
          euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024  e
          10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione  di
          interventi di adeguamento antincendio e  antisismico  degli
          istituti archivistici nonche' per  l'acquisto  di  immobili
          destinati agli Archivi di Stato.»