((Art. 9 bis Incremento delle risorse per impianti ippici 1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»