((Art. 9 bis 
 
            Incremento delle risorse per impianti ippici 
 
  1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni
di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
          Legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «870. Al fine di  garantire  il  funzionamento  degli
          impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022
          e 2023.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»