IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1992, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette; Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 33/2019 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni di utilizzo, modifiche alle specifiche del prodotto, annullamento della protezione e etichettatura e presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 34/2019 del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali nel settore vitivinicolo, procedura di obiezione, emendamenti per le specifiche del prodotto, registro delle denominazioni protette, la cancellazione della protezione e l'uso di simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un adeguato sistema di controlli; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012, recante «Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, cosi' come da ultimo modificata con la legge 11 settembre 2020, n. 120 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Visti, in particolare, l'art. 32, l'art. 34 e l'art. 36 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali dei vini, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione, nonche' la procedura nazionale per la cancellazione della. protezione e per il conferimento della protezione nazionale transitoria ai nomi delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, conformemente alle disposizioni previste dalla richiamata normativa dell'Unione europea; Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Ritenuto pertanto di dover adottare le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale per la presentazione e l'esame delle domande sopra specificate; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 3 novembre 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende: a) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238; b) «Ministero» e «Ministro», il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; c) «regione» o «regioni», la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione; d) «Comitato», il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge; e) «DOP» e «IGP»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a «denominazione di origine protetta» e a «indicazione geografica protetta» appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII, parte II, punto1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013; f) «Denominazione», indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) che «Indicazione geografica protetta» (IGP); g) «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 112, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP; h) «disciplinare», il disciplinare di produzione di una DOP o IGP; i) «documento unico», il documento unico riepilogativo del disciplinare, di cui all'art. 94, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013; j) «richiedente», il gruppo di produttori di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013, legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica e la domanda di modifica del disciplinare di produzione di una DOP o IGP, costituito dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda; k) «Consorzio di tutela», il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge.