IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale», e, in particolare, l'art. 26; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale e' stato approvato lo «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 622; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 283; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 337; Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, comma 381; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 1/2015 dell'11 giugno 2015, con la quale e' stato approvato il regolamento interno del Comitato stesso; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo dell'11 giugno 2020, n. 5, recante «Agevolazioni alle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 14 agosto 2020; Vista la convenzione sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Vista la convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina attuativa dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, a seguito delle modifiche introdotte, da ultimo, dal succitato art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Ritenuta l'opportunita' di introdurre modifiche alla disciplina di cui trattasi secondo un approccio improntato alla gradualita', anche per tenere conto dell'evoluzione del dibattito internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo; Tenuto conto dell'esigenza di bilanciare le esigenze di promozione della partecipazione dei soggetti privati all'attivita' di cooperazione allo sviluppo con adeguati canoni di prudenzialita' nella gestione delle risorse pubbliche; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato: a) finanziamento: finanziamento in qualsiasi forma previsto dall'art. 27, comma 3, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125; b) impresa richiedente: l'impresa che richiede il finanziamento previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125; c) impresa beneficiaria: l'impresa destinataria del finanziamento previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) Paesi partner: i Paesi destinatari di interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e indicati nella lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo definita dall'OCSE - DAC.