Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, il presente decreto stabilisce: a) la quota del fondo rotativo istituito dall'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 che puo' essere impiegata annualmente per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014; b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014; c) le condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti.