IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente le norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 15, il quale, ai commi 2 e 3, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare il rispetto da parte delle imprese sociali delle disposizioni previste nel medesimo decreto legislativo, demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, e che lo stesso Ministero puo' avvalersi, ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva, di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, nonche' delle associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142»; Visto il comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017, secondo cui, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le forme, i contenuti e le modalita' dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali, nonche' il contributo per l'attivita' ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Considerato che, ai fini del presente decreto, sono fatte salve le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i termini di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 relativamente alle imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, e che con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017, si procedera' ad individuare le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva; Individuati, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017, i provvedimenti che a seguito degli esiti dei controlli e delle ispezioni possono assumersi nei confronti delle imprese sociali a carico delle quali siano emerse irregolarita' non sanabili, per garantire l'osservanza delle norme di cui al medesimo decreto legislativo; Richiamato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, segnatamente, l'art. 93, comma 2, in materia di controlli sugli enti del Terzo settore con particolare riferimento alle imprese sociali, e l'art. 96 che prevede l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli delle risorse finanziarie ivi individuate; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto la definizione delle forme, dei contenuti e delle modalita' di effettuazione dei controlli volti a verificare il rispetto da parte delle imprese sociali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonche' del contributo per l'attivita' ispettiva da porre a carico delle medesime imprese, e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. I controlli sulle imprese sociali di cui al presente decreto si differenziano dall'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' dai controlli di competenza di altre amministrazioni, sono esercitati esclusivamente nell'interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito denominato «Ispettorato», le funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di societa' cooperativa, negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell'Ispettorato. 4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le amministrazioni competenti al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attivita' di cui al presente decreto. 5. Il Ministero puo' avvalersi degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, di seguito denominati «Associazioni», ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti. 6. La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa rimane attribuita al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nel rispetto delle attribuzioni, delle modalita' e dei termini ivi previsti, nonche' delle norme stabilite dal decreto del Ministero medesimo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 7. Sono fatte salve le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli fiscali di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Gli eventuali elementi utili a valutare la perdita della qualifica di impresa sociale, risultanti dalle attivita' di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice del Terzo settore, sono trasmessi al Ministero.