IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della  Corte  dei  conti»  e  in
particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente  le
norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti  cooperativi,
ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo settore e per  la  disciplina  del  servizio
civile universale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.  106»,
ed in particolare l'art. 15, il quale, ai commi 2 e 3, stabilisce che
il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  fine  di
verificare  il  rispetto  da  parte  delle  imprese   sociali   delle
disposizioni  previste  nel  medesimo  decreto  legislativo,  demanda
all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, e che  lo
stesso   Ministero   puo'   avvalersi,   ai    fini    dell'esercizio
dell'attivita'  ispettiva,  di  enti  associativi  riconosciuti,  cui
aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel  registro  delle
imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, nonche'
delle associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino  della  vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge  3
aprile 2001, n. 142»; 
  Visto il comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo  n.  112  del
2017, secondo cui, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sono definiti le forme, i contenuti e le modalita'
dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali, nonche' il contributo
per l'attivita' ispettiva da porre a loro  carico,  e,  ai  fini  del
comma  3  del  medesimo  articolo,  sono  individuati  i  criteri,  i
requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi
tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali  enti  da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Considerato che, ai fini del presente decreto, sono fatte salve  le
attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i
termini di cui al decreto legislativo n. 220 del  2002  relativamente
alle imprese sociali costituite in forma di societa'  cooperativa,  e
che con apposito decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
adottarsi ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto  legislativo  n.
112 del 2017, si procedera' ad individuare le norme di  coordinamento
necessarie al fine  di  assicurare  l'unicita',  la  completezza,  la
periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva; 
  Individuati, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 15  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017, i  provvedimenti  che  a  seguito  degli
esiti dei controlli e delle ispezioni possono assumersi nei confronti
delle imprese sociali a carico delle quali siano emerse irregolarita'
non sanabili, per  garantire  l'osservanza  delle  norme  di  cui  al
medesimo decreto legislativo; 
  Richiamato il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  e,
segnatamente, l'art. 93, comma 2, in materia di controlli sugli  enti
del Terzo settore con particolare riferimento alle imprese sociali, e
l'art. 96 che  prevede  l'attribuzione  ai  soggetti  autorizzati  ad
effettuare i controlli delle risorse finanziarie ivi individuate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto la definizione  delle  forme,
dei contenuti e delle modalita' di effettuazione dei controlli  volti
a verificare  il  rispetto  da  parte  delle  imprese  sociali  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  112,
nonche' del contributo per l'attivita' ispettiva da  porre  a  carico
delle medesime imprese, e l'individuazione dei criteri, dei requisiti
e delle procedure per il riconoscimento  degli  enti  associativi  ai
fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva, e le forme di vigilanza
su tali enti da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  2. I controlli sulle imprese sociali di cui al presente decreto  si
differenziano dall'attivita' di vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale, nonche' dai controlli di  competenza  di  altre
amministrazioni,  sono   esercitati   esclusivamente   nell'interesse
pubblico e producono  effetti  nei  soli  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni, ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti
dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  di  seguito
denominato «Ministero», demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro,
di seguito denominato  «Ispettorato»,  le  funzioni  ispettive  sulle
imprese sociali non costituite  in  forma  di  societa'  cooperativa,
negli   ambiti   territoriali   in   cui   siano   presenti    uffici
dell'Ispettorato. 
  4. Nella Regione Sicilia e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi
o protocolli d'intesa con le amministrazioni competenti  al  fine  di
garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento  dell'attivita'
di cui al presente decreto. 
  5. Il Ministero puo' avvalersi degli enti associativi  riconosciuti
e delle  associazioni  di  cui  all'art.  15,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017, di seguito denominati «Associazioni», ai
fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva  sulle  imprese  sociali
alle medesime aderenti. 
  6. La vigilanza  sulle  imprese  sociali  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa rimane attribuita al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto  2002,  n.  220,
nel rispetto delle attribuzioni, delle modalita' e  dei  termini  ivi
previsti, nonche' delle norme stabilite  dal  decreto  del  Ministero
medesimo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo  n.  112
del 2017. 
  7. Sono fatte salve le  diverse  tipologie  di  controlli  previste
dalle disposizioni vigenti, con  particolare  riguardo  ai  controlli
fiscali di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (Codice del  Terzo  settore).  Gli  eventuali  elementi  utili  a
valutare la perdita della qualifica di  impresa  sociale,  risultanti
dalle attivita' di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria,
ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice  del  Terzo  settore,  sono
trasmessi al Ministero.