Art. 2 Destinatari dell'attivita' di controllo 1. Sono assoggettati ai controlli di cui al presente decreto gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del decreto legislativo n. 112 del 2017, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 2. I controlli di cui al comma 1 hanno luogo almeno una volta all'anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall'anno successivo.