Art. 2 
 
               Destinatari dell'attivita' di controllo 
 
  1. Sono assoggettati ai controlli di cui al  presente  decreto  gli
enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi  quelli
in scioglimento volontario o in concordato preventivo,  ad  eccezione
di quelli sottoposti alla gestione commissariale, ai sensi  dell'art.
18, comma 8-ter del decreto legislativo n. 112 del 2017, e di  quelli
sottoposti alle  altre  procedure  concorsuali  ai  sensi  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267,  ovvero  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14. 
  2. I controlli di cui al comma  1  hanno  luogo  almeno  una  volta
all'anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la  qualifica  o  si
sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono  sottoposte
ai controlli a partire dall'anno successivo.