Art. 3 Articolazione dell'attivita' di controllo 1. I controlli si articolano in controlli ordinari e in ispezioni straordinarie. Per l'effettuazione dei controlli ordinari il Ministero puo' avvalersi delle associazioni di cui all'art. 1, comma 5. Per le ispezioni straordinarie le funzioni ispettive sono sempre demandate all'Ispettorato, salvo quanto disposto all'art. 1, comma 4.