Art. 5 
 
Modalita' per il riconoscimento e l'autorizzazione delle associazioni 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 1,  comma  5,  il  riconoscimento  delle
associazioni e' disposto con apposito decreto del direttore  generale
del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. 
  2. Le associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali che,
iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse  regioni
o  province  autonome,  non  abbiano  deliberato   lo   scioglimento,
presentano al Ministero un'istanza di  riconoscimento  corredata  dai
seguenti documenti: 
    a)   una   copia   dell'atto   costitutivo,   dello   statuto   e
dell'eventuale regolamento interno; 
    b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; 
    c) un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica  degli
amministratori, sindaci e direttori in carica e delle  altre  persone
autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente; 
    d) documentazione comprovante che le  stesse  sono  in  grado  di
effettuare i controlli ordinari nei confronti  degli  enti  aderenti,
per il tramite delle  loro  articolazioni  organizzative  centrali  e
periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso  dei
requisiti utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.
7, comma 1, tale da garantire l'esecuzione dei controlli ordinari  di
propria competenza. 
  3. Le associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220
del 2002 possono essere autorizzate all'effettuazione  dei  controlli
nei confronti delle imprese sociali purche'  associno  queste  ultime
anche in numero inferiore  a  mille.  A  tal  fine,  le  associazioni
medesime  presentano  apposita  istanza,   corredata   dai   seguenti
documenti: 
    a)   una   copia   dell'atto   costitutivo,   dello   statuto   e
dell'eventuale regolamento interno; 
    b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; 
    c) un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica  degli
amministratori, sindaci e direttori in carica e delle  altre  persone
autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente; 
    d) documentazione comprovante l'appartenenza  alla  categoria  di
cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  4. Nei casi di cui al comma precedente l'autorizzazione puo' essere
rilasciata senza l'effettuazione della specifica istruttoria da parte
del Ministero. La revoca del riconoscimento da  parte  del  Ministero
dello   sviluppo   economico   comporta   la   decadenza   automatica
dell'autorizzazione in essere da parte del Ministero e la necessita',
al fine di continuare  a  svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulle
imprese sociali, di richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 2
del presente articolo. 
  5. Nell'esecuzione dei controlli sulle imprese sociali aderenti  le
associazioni sono tenute ad osservare le disposizioni  stabilite  dal
Ministero.