Art. 5 Modalita' per il riconoscimento e l'autorizzazione delle associazioni 1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 5, il riconoscimento delle associazioni e' disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. 2. Le associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un'istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: a) una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno; b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; c) un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente; d) documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1, tale da garantire l'esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza. 3. Le associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002 possono essere autorizzate all'effettuazione dei controlli nei confronti delle imprese sociali purche' associno queste ultime anche in numero inferiore a mille. A tal fine, le associazioni medesime presentano apposita istanza, corredata dai seguenti documenti: a) una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno; b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; c) un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente; d) documentazione comprovante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 4. Nei casi di cui al comma precedente l'autorizzazione puo' essere rilasciata senza l'effettuazione della specifica istruttoria da parte del Ministero. La revoca del riconoscimento da parte del Ministero dello sviluppo economico comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione in essere da parte del Ministero e la necessita', al fine di continuare a svolgere l'attivita' di controllo sulle imprese sociali, di richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 2 del presente articolo. 5. Nell'esecuzione dei controlli sulle imprese sociali aderenti le associazioni sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dal Ministero.