Art. 6 Vigilanza sulle associazioni da parte del Ministero 1. Le associazioni di cui all'art. 5, a cura dei rispettivi rappresentanti legali, trasmettono al Ministero le variazioni all'atto costitutivo o allo statuto o all'eventuale regolamento interno, nonche' quelle concernenti i titolari di cariche sociali e gli altri soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione, entro trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni. 2. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 3. Il Ministero revoca il riconoscimento alle associazioni che abbiano perduto i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto o che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti. 4. Il Ministero revoca l'autorizzazione alle associazioni di cui all'art. 5, comma 3 che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti.