Art. 6 
 
         Vigilanza sulle associazioni da parte del Ministero 
 
  1. Le associazioni  di  cui  all'art.  5,  a  cura  dei  rispettivi
rappresentanti  legali,  trasmettono  al  Ministero   le   variazioni
all'atto costitutivo  o  allo  statuto  o  all'eventuale  regolamento
interno, nonche' quelle concernenti i titolari di cariche  sociali  e
gli  altri  soggetti  autorizzati  a  rappresentare   l'Associazione,
entro trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni. 
  2. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per
quanto  attiene  all'osservanza  delle  disposizioni   del   presente
decreto. 
  3. Il Ministero revoca  il  riconoscimento  alle  associazioni  che
abbiano perduto i requisiti  previsti  dalla  legge  e  dal  presente
decreto o che, sulla base delle risultanze del  monitoraggio  di  cui
all'art.  22,  non  siano  in  grado  di  espletare  efficacemente  i
controlli sulle imprese sociali aderenti. 
  4. Il Ministero revoca l'autorizzazione alle  associazioni  di  cui
all'art. 5, comma 3 che, sulla base delle risultanze del monitoraggio
di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare  efficacemente  i
controlli sulle imprese sociali aderenti.