Art. 7 Elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni 1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie di cui al presente decreto, e' istituito, presso il Ministero, l'elenco dei controllori, di seguito denominato «Elenco». Sono incaricati dell'effettuazione dei controlli e delle ispezioni solo i soggetti inseriti nell'elenco medesimo. 2. L'elenco si articola in sezioni distinte, relative rispettivamente: a) ai controllori dipendenti dell'Ispettorato; b) ai controllori delle altre amministrazioni con le quali sono stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa; c) a coloro che prestano l'attivita' per conto delle associazioni di cui all'art. 1, comma 5. 3. Per ciascun controllore e' indicata l'amministrazione o l'associazione di appartenenza. L'elenco e' tempestivamente aggiornato e viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 4. L'iscrizione dei controllori nell'elenco avviene su comunicazione delle amministrazioni o dei rappresentanti legali delle associazioni di appartenenza. Nella comunicazione si da' atto del possesso da parte dei candidati all'iscrizione dei requisiti previsti dal presente decreto. 5. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, a ciascun controllore viene attribuito un numero di posizione, che l'interessato e' tenuto ad utilizzare in tutte le comunicazioni con le imprese intercorrenti, in ragione delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto. 6. I controllori, che non siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni si intendono incaricati di pubblico servizio. 7. Ai controllori si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'art. 2399 del codice civile. 8. Il controllore che ha gia' effettuato nell'anno precedente o che ha in corso un'attivita' di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico dell'impresa sociale non puo' procedere ai controlli di cui al presente decreto. 9. Il controllore e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi. 10. Il controllore che effettua l'attivita' di vigilanza in situazione di incompatibilita' e' cancellato dall'elenco e non puo' utilizzarne il numero di iscrizione. 11. Il Ministero puo' altresi' cancellare il controllore dall'elenco quando viene meno il necessario rapporto fiduciario tra Ministero e controllore stesso, o tra quest'ultimo e l'amministrazione o l'associazione di appartenenza, o qualora per altre ragioni il controllore non possa piu' garantire lo svolgimento dell'attivita'. A tal fine l'Ispettorato, l'amministrazione e l'associazione di appartenenza comunicano tempestivamente al Ministero la necessita' di cancellare il controllore dall'elenco.