Art. 7 
 
    Elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni 
 
  1. Ai  fini  dell'effettuazione  dei  controlli  ordinari  e  delle
ispezioni straordinarie di cui al  presente  decreto,  e'  istituito,
presso il Ministero, l'elenco dei controllori, di seguito  denominato
«Elenco». Sono incaricati dell'effettuazione dei  controlli  e  delle
ispezioni solo i soggetti inseriti nell'elenco medesimo. 
  2.   L'elenco   si   articola   in   sezioni   distinte,   relative
rispettivamente: 
    a) ai controllori dipendenti dell'Ispettorato; 
    b) ai controllori delle altre amministrazioni con le  quali  sono
stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa; 
    c) a coloro che prestano l'attivita' per conto delle associazioni
di cui all'art. 1, comma 5. 
  3.  Per  ciascun  controllore  e'  indicata   l'amministrazione   o
l'associazione   di   appartenenza.   L'elenco   e'   tempestivamente
aggiornato e viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 
  4.   L'iscrizione   dei   controllori   nell'elenco   avviene    su
comunicazione delle amministrazioni o dei rappresentanti legali delle
associazioni di appartenenza. Nella comunicazione  si  da'  atto  del
possesso da parte dei candidati all'iscrizione dei requisiti previsti
dal presente decreto. 
  5. All'atto  dell'iscrizione  nell'elenco,  a  ciascun  controllore
viene attribuito un numero di posizione, che l'interessato e'  tenuto
ad utilizzare in tutte le comunicazioni con le imprese intercorrenti,
in ragione delle  attivita'  e  dei  controlli  di  cui  al  presente
decreto. 
  6.  I  controllori,  che  non  siano  dipendenti  delle   pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio  delle  loro  funzioni  si  intendono
incaricati di pubblico servizio. 
  7.  Ai  controllori  si  applicano  le  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 2399 del codice civile. 
  8. Il controllore che ha gia' effettuato nell'anno precedente o che
ha in corso un'attivita' di vigilanza in  materia  del  lavoro  o  di
legislazione sociale a carico dell'impresa sociale non puo' procedere
ai controlli di cui al presente decreto. 
  9.  Il  controllore  e'  tenuto  alla  riservatezza  e  al  segreto
d'ufficio nei confronti dei terzi. 
  10.  Il  controllore  che  effettua  l'attivita'  di  vigilanza  in
situazione di incompatibilita' e' cancellato dall'elenco e  non  puo'
utilizzarne il numero di iscrizione. 
  11.  Il  Ministero  puo'   altresi'   cancellare   il   controllore
dall'elenco quando viene meno il necessario rapporto  fiduciario  tra
Ministero   e   controllore   stesso,   o    tra    quest'ultimo    e
l'amministrazione o l'associazione di  appartenenza,  o  qualora  per
altre ragioni il controllore non possa piu' garantire lo  svolgimento
dell'attivita'.  A  tal  fine  l'Ispettorato,   l'amministrazione   e
l'associazione  di   appartenenza   comunicano   tempestivamente   al
Ministero la necessita' di cancellare il controllore dall'elenco.