Art. 9 Corsi di abilitazione all'attivita' di controllo sulle imprese sociali 1. Ai fini della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2, il Ministero trasferisce all'Ispettorato le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione di appositi corsi di abilitazione per il proprio personale, utilizzando il contributo annuale a carico delle imprese sociali, nonche' parte delle risorse di cui all'art. 96, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017. 2. Le associazioni riconosciute e quelle autorizzate promuovono e realizzano, previa autorizzazione del Ministero, analoghi corsi finanziati anche con il contributo annuale a carico delle imprese sociali. Al fine di garantire percorsi formativi comuni ed una preparazione uniforme, le associazioni di cui al presente comma e l'Ispettorato possono realizzare di comune intesa corsi rivolti a tutto il personale interessato. 3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 devono fornire ai partecipanti le specifiche conoscenze tecniche volte all'esecuzione dei controlli. 4. Ai corsi possono essere ammessi i soggetti in possesso almeno del diploma di laurea magistrale in materie giuridiche o economiche, nonche', qualora privi del titolo di studio sopra citato, i soggetti gia' abilitati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002. 5. I corsi, che non possono avere durata inferiore alle ottanta ore per i soggetti di prima abilitazione e alle quaranta ore per quelli gia' abilitati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, si concludono con un esame di idoneita'. Le commissioni esaminatrici sono composte da esperti in materia di impresa sociale, di cui almeno uno per commissione indicato dal Ministero. 6. Nella richiesta di autorizzazione all'organizzazione di corsi ai sensi del comma 2, le Associazioni richiedenti devono allegare il programma didattico, l'elenco e il curriculum vitae dei docenti, l'elenco dei discenti con il relativo titolo di studio. Prima dell'avvio dei corsi, le medesime Associazioni devono trasmettere il calendario delle lezioni e comunicare le generalita' dei componenti della commissione d'esame, ad esclusione di quelli di nomina ministeriale. 7. Il Ministero rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 previa valutazione dell'idoneita' dei corsi a fornire ai partecipanti quanto previsto al comma 3. 8. Successivamente agli esami di abilitazione, gli enti di appartenenza trasmettono al Ministero i nominativi degli idonei, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 7, comma 4.