Art. 9 
 
                 Corsi di abilitazione all'attivita' 
                 di controllo sulle imprese sociali 
 
  1. Ai fini della iscrizione nell'elenco di cui  all'art.  7,  fatto
salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2,  il  Ministero  trasferisce
all'Ispettorato le risorse finanziarie occorrenti alla  realizzazione
di  appositi  corsi  di  abilitazione  per  il   proprio   personale,
utilizzando il contributo annuale a  carico  delle  imprese  sociali,
nonche' parte delle risorse di cui all'art. 96, ultimo  periodo,  del
decreto legislativo n. 117 del 2017. 
  2. Le associazioni riconosciute e quelle autorizzate  promuovono  e
realizzano,  previa  autorizzazione  del  Ministero,  analoghi  corsi
finanziati anche con il contributo annuale  a  carico  delle  imprese
sociali. Al fine  di  garantire  percorsi  formativi  comuni  ed  una
preparazione uniforme, le associazioni di cui  al  presente  comma  e
l'Ispettorato possono realizzare di comune  intesa  corsi  rivolti  a
tutto il personale interessato. 
  3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 devono fornire ai partecipanti  le
specifiche conoscenze tecniche volte all'esecuzione dei controlli. 
  4. Ai corsi possono essere ammessi i soggetti  in  possesso  almeno
del diploma di laurea magistrale in materie giuridiche o  economiche,
nonche', qualora privi del titolo di studio sopra citato, i  soggetti
gia' abilitati ai sensi  dell'art.  7,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo n. 220 del 2002. 
  5. I corsi, che non possono avere durata inferiore alle ottanta ore
per i soggetti di prima abilitazione e alle quaranta ore  per  quelli
gia' abilitati ai sensi  dell'art.  7,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo n. 220 del 2002, si concludono con un esame di idoneita'.
Le commissioni esaminatrici sono composte da esperti  in  materia  di
impresa sociale, di cui  almeno  uno  per  commissione  indicato  dal
Ministero. 
  6. Nella richiesta di autorizzazione all'organizzazione di corsi ai
sensi del comma 2, le Associazioni  richiedenti  devono  allegare  il
programma didattico, l'elenco e  il  curriculum  vitae  dei  docenti,
l'elenco dei  discenti  con  il  relativo  titolo  di  studio.  Prima
dell'avvio dei corsi, le medesime Associazioni devono trasmettere  il
calendario delle lezioni e comunicare le generalita'  dei  componenti
della  commissione  d'esame,  ad  esclusione  di  quelli  di   nomina
ministeriale. 
  7. Il Ministero rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2  previa
valutazione dell'idoneita' dei corsi a fornire ai partecipanti quanto
previsto al comma 3. 
  8.  Successivamente  agli  esami  di  abilitazione,  gli  enti   di
appartenenza trasmettono al Ministero i nominativi degli  idonei,  ai
fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 7, comma 4.