Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
                 Azzeramento degli oneri di sistema 
                    per il secondo trimestre 2022 
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le
aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico. 
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2 del presente  articolo)),
pari a  complessivi  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e  ambientali  (CSEA),
entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.