Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali
nel settore del gas
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.