Art. 2 
 
              Riduzione dell'IVA e degli oneri generali 
                         nel settore del gas 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo  trimestre,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 250 milioni  di  euro.  Tale  importo  e'
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.