((Art. 2-bis 
 
Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento
  degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia 
 
  1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse
destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi  nei
settori elettrico e del gas  naturale,  con  particolare  riferimento
alle disponibilita' in conto residui  trasferite  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra: 
    a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
      1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
      3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      4) articolo 1, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171; 
      5) articolo 1, commi da 503 a  505,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
      6) articolo  14  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
      7) articolo 1 del presente decreto; 
    b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
      1) articolo 2, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171; 
      2) articolo 1, commi da 506 a  508,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
      3) articolo 2 del presente decreto. 
  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di
cui al comma  1  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
Ministero della transizione ecologica e alle  competenti  Commissioni
parlamentari. 
  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  di  ulteriori  misure  di  contenimento  degli
effetti degli aumenti dei prezzi nei  settori  elettrico  e  del  gas
naturale, l'ARERA effettua  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle
risorse destinate a tali misure,  con  particolare  riferimento  alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per  i  servizi
energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra  il  comparto
elettrico e  il  comparto  del  gas,  e  la  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  al  Ministero  della   transizione
ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari. 
  4. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  l'ARERA  trasmette  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   al   Ministero   della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari  una
relazione  sull'effettivo  utilizzo  delle   risorse   destinate   al
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nei  settori
elettrico e del gas naturale per l'anno  in  corso,  con  particolare
riferimento alle disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla
Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali,  distinguendo  nel
dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.))