Art. 3
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la
fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla
CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.