Art. 3 
 
           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 
 
  1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008,  e  la  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per  la
fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito  alla
CSEA entro il 31 maggio 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.