Art. 3 Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.