((Art. 3-bis
Strategia nazionale contro la poverta' energetica
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al
comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale
contro la poverta' energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi
indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di
misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle
azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito
delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed
efficace il fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e'
sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione
sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della
Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla
Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da
favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma
6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».))