((Art. 3-bis 
 
          Strategia nazionale contro la poverta' energetica 
 
  1. Dopo il comma 6  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di  cui  al
comma  6,  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con  proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  adotta  la  Strategia  nazionale
contro la poverta' energetica. 
    6-ter. La Strategia di cui al comma  6-bis  stabilisce  obiettivi
indicativi periodici per  l'elaborazione,  a  livello  nazionale,  di
misure strutturali e di lungo  periodo  e  per  l'integrazione  delle
azioni in corso di esecuzione e  di  quelle  programmate  nell'ambito
delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo  ed
efficace il fenomeno della poverta' energetica. 
    6-quater. Lo schema della Strategia di  cui  al  comma  6-bis  e'
sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti  della  consultazione
sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della
Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla
Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo  da
favorire    un'ampia    partecipazione,    per     la     valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima. 
    6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma
6-bis e' attuata con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica».))