Art. 4 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese energivore 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento ((del  costo  per
kWh))  superiore  al  30  per  cento  relativo  al  medesimo  periodo
dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di  eventuali  contratti   di
fornitura  di  durata  stipulati  dall'impresa,  e'  riconosciuto  un
contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori  oneri
sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al  20  per  cento
delle spese sostenute per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed
utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia
elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  ((5-bis. Al fine di mitigare gli  aumenti  dei  costi  delle  fonti
energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in  particolare,  per
le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei  limiti  tecnici
impiantistici previsti dalle disposizioni in materia  di  prevenzione
degli incendi e dalle disposizioni in  materia  di  elaborazione  dei
piani di emergenza di cui all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti  atti  autorizzativi,  in
caso  di  impianti  di  produzione  di   cemento   autorizzati   allo
svolgimento  delle  operazioni  R1  con  limiti  quantitativi  orari,
giornalieri o  riferiti  ad  altro  periodo  inferiore  all'anno,  si
considera  vincolante  soltanto  il  quantitativo  massimo  annuo  di
utilizzo limitatamente  ai  quantitativi  effettivamente  avviati  al
recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di  cui  al
periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che
ha  rilasciato  l'autorizzazione  e  all'agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di
cui al presente comma trovano applicazione dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre 2022.))