Art. 5 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  2
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  15  per
cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  medesimo   gas,
consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  2022  e  ha
consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi
termoelettrici. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati  in  522,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.