Art. 6
Interventi in favore del settore dell'autotrasporto
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al
fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali
risorse sono destinate ad aumentare la deduzione ((forfetaria)), per
il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1,
comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel settore
del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti ((nonche'
Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,)) e' riconosciuto, per
l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un
contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per
cento del costo di acquisto((, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto,)) del componente AdBlue necessario per la trazione dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni ((dalla data di
entrata in vigore)) del presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con
particolare riguardo alle procedure di concessione ((del credito
d'imposta)), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio e di
compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo
altresi' il processo di ((incremento dell'efficienza energetica)) nel
settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede
legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita'
logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di
trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a
metano liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite
massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese
sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto
di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti
mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla ((data di))
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con
particolare riguardo alle procedure di concessione ((del credito
d'imposta)), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti ((dal presente articolo,)) pari a
complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.