Art. 6 
 
         Interventi in favore del settore dell'autotrasporto 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici  e  al
fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per  l'anno  2022.  Tali
risorse sono destinate ad aumentare la deduzione ((forfetaria)),  per
il medesimo anno, di spese non documentate  di  cui  all'articolo  1,
comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel  settore
del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede  legale  o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e  di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a  bassissime  emissioni  inquinanti  ((nonche'
Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro  V,))  e'  riconosciuto,  per
l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro,  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15  per
cento del costo di  acquisto((,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,)) del componente AdBlue  necessario  per  la  trazione  dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni  ((dalla  data  di
entrata in vigore)) del presente decreto, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,  con
particolare riguardo alle  procedure  di  concessione  ((del  credito
d'imposta)), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  5. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  d'esercizio  e  di
compensare  parzialmente  i  maggiori  oneri  sostenuti,  promuovendo
altresi' il processo di ((incremento dell'efficienza energetica)) nel
settore del trasporto di merci su strada, alle  imprese  aventi  sede
legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia,  esercenti  attivita'
logistica e di trasporto delle merci in  conto  terzi  con  mezzi  di
trasporto ad elevata sostenibilita' ad  alimentazione  alternativa  a
metano liquefatto, e'  riconosciuto,  per  l'anno  2022,  nel  limite
massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta nella misura pari  al  20  per  cento  delle  spese
sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per  l'acquisto
di gas naturale liquefatto utilizzato per la  trazione  dei  predetti
mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  senza
l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla ((data  di))
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  5,  con
particolare riguardo alle  procedure  di  concessione  ((del  credito
d'imposta)), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  ((dal  presente  articolo,))   pari   a
complessivi 79,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42.