Art. 7 
 
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
                          sportivo italiano 
 
  1. Per  far  fronte  alla  crisi  economica  ((determinata))  dagli
aumenti dei prezzi  nel  settore  elettrico  e  ridurne  gli  effetti
distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno  del  potenziamento
del movimento sportivo italiano di cui  all'articolo  1,  comma  369,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  possono  essere  parzialmente
destinate  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni  e  societa'  sportive   dilettantistiche   maggiormente
colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e
piscine. 
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono  ((stabiliti))  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  3. Il Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  n.
205 del 2017 ((e' incrementato)) di 40 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 per le finalita' di cui al comma 1. 
  ((3-bis. Al fine di sostenere le  federazioni  sportive  nazionali,
gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,
la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo  1,  comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022  al  31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 
  3-ter.  I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  3-bis   sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento
del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022  pari  al  valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro  il  31  agosto
2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022
devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  40  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.))