Art. 7
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica ((determinata)) dagli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti
distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente
colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e
piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ((stabiliti)) le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n.
205 del 2017 ((e' incrementato)) di 40 milioni di euro per l'anno
2022 per le finalita' di cui al comma 1.
((3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali,
gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento
del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto
2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022
devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.))