Art. 8
Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti agli
aumenti dei prezzi dell'energia
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e' inserito il
seguente:
« 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al
presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime
condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole « A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono
inserite le seguenti: « . Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti
concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle
imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei
prezzi dell'energia».