Art. 8 
 
Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese  conseguenti  agli
                   aumenti dei prezzi dell'energia 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.  40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  dopo  il  comma  14-sexies,  e'  inserito  il
seguente: 
      « 14-septies. Fino al 30 giugno 2022  le  garanzie  di  cui  al
presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime
condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di
liquidita' delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »; 
    b) all'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole  « A
decorrere dal 1°  aprile  2022,  le  garanzie  sono  concesse  previo
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono
inserite le  seguenti:  « .  Fino  al  30  giugno  2022  la  predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti
concessi a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di  liquidita'  delle
imprese conseguenti ai maggiori costi  derivanti  dagli  aumenti  dei
prezzi dell'energia».