Art. 8 Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia 1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e' inserito il seguente: « 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »; b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole « A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono inserite le seguenti: « . Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».