Avvertenza: 
    Si    procede    alla    ripubblicazione    del     testo     del
decreto-legge 1° marzo 2022,  n.  17,  coordinato  con  la  legge  di
conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure  urgenti  per  il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per
lo sviluppo  delle  energie  rinnovabili  e  per  il  rilancio  delle
politiche industriali.», corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                 Azzeramento degli oneri di sistema 
                    per il secondo trimestre 2022 
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le
aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno  2022,  da  trasferire
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il  31
maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.