Art. 2-bis 
 
Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento
  degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia 
 
  1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse
destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi  nei
settori elettrico e del gas  naturale,  con  particolare  riferimento
alle disponibilita' in conto residui  trasferite  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra: 
  a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
  1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021,  n.
171; 
  5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n.
234; 
  6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  7) articolo 1 del presente decreto; 
  b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
  1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021,  n.
171; 
  2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n.
234; 
  3) articolo 2 del presente decreto. 
  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di
cui al comma  1  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
Ministero della transizione ecologica e alle  competenti  Commissioni
parlamentari. 
  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  di  ulteriori  misure  di  contenimento  degli
effetti degli aumenti dei prezzi nei  settori  elettrico  e  del  gas
naturale, l'ARERA effettua  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle
risorse destinate a tali misure,  con  particolare  riferimento  alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per  i  servizi
energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra  il  comparto
elettrico e  il  comparto  del  gas,  e  la  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  al  Ministero  della   transizione
ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari. 
  4. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  l'ARERA  trasmette  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   al   Ministero   della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari  una
relazione  sull'effettivo  utilizzo  delle   risorse   destinate   al
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nei  settori
elettrico e del gas naturale per l'anno  in  corso,  con  particolare
riferimento alle disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla
Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali,  distinguendo  nel
dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19) convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.: 
              «Art.  30  (Riduzione  degli   oneri   delle   bollette
          elettriche). - Omissis. 
              3.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 600  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
          265. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato  a
          versare  detto  importo  sul   Conto   emergenza   COVID-19
          istituito presso  la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
          ambientali nella misura del cinquanta per  cento  entro  90
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e, per  il  restante  cinquanta  per  cento,  entro  il  30
          novembre   2020.   L'Autorita'   assicura,    con    propri
          provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse  a  compensazione
          della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura  di
          cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41  (Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da   COVID-19)   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2021,   n.   69,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70: 
              «Art.  6  (Riduzione   degli   oneri   delle   bollette
          elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI).  -  1.
          Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita'  di
          regolazione per energia reti e  ambiente  (ARERA)  dispone,
          con  propri  provvedimenti,  la   riduzione   della   spesa
          sostenuta  dalle  utenze  elettriche  connesse   in   bassa
          tensione  diverse  da  quelle  per   usi   domestici,   con
          riferimento alle  voci  della  bolletta  identificate  come
          «trasporto e gestione del contatore» e «oneri  generali  di
          sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al  comma
          3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per  le
          utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto  del
          tetto  di  spesa  di  cui  al  comma  3,  le   tariffe   di
          distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le
          componenti a copertura degli oneri generali di sistema,  da
          applicare tra il 1° aprile e il 30  giugno  2021,  in  modo
          che: 
                a) sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore
          vigente nel primo  trimestre  dell'anno,  delle  componenti
          tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 
                b)  per  le  sole  utenze  con  potenza   disponibile
          superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva  relativa  alle  due
          voci di cui al primo periodo  non  superi  quella  che,  in
          vigenza  delle  tariffe  applicate  nel   primo   trimestre
          dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
          prelevata pari a  quello  effettivamente  registrato  e  un
          livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari
          a 3 kW. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  5  e  5-bis,  del
          decreto-legge n. 73 del  25  maggio  2021  (Misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
          n. 123: 
              «Art. 5. (Proroga della  riduzione  degli  oneri  delle
          bollette  elettriche).  -  1.  La  riduzione  della   spesa
          sostenuta  dalle  utenze  elettriche  connesse   in   bassa
          tensione   diverse   dagli    usi    domestici,    prevista
          dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decdecreto-legge marzo
          2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          maggio 2021, n. 69,  trova  applicazione  con  le  medesime
          modalita' ivi previste anche per il mese  di  luglio  2021,
          con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1°  luglio
          e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          77.». 
              «Art. 5-bis (Misure per il  settore  elettrico).  -  1.
          Anche al fine  del  contenimento  degli  adeguamenti  delle
          tariffe del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti e ambiente  previsti  per  il
          terzo trimestre dell'anno 2021: 
                a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di
          emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo
          19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  e
          all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
          47,  per  una  quota  di  competenza  del  Ministero  della
          transizione ecologica e per una  quota  di  competenza  del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  e'  destinata  nella
          misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle
          misure  di  incentivazione  delle  energie  rinnovabili   e
          dell'efficienza energetica,  che  trovano  copertura  sulle
          tariffe dell'energia; 
                b)  sono  trasferite  alla  Cassa   per   i   servizi
          energetici  e  ambientali,  entro  il  30  settembre  2021,
          risorse pari a 591 milioni di euro. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
                a)  quanto  a  551  milioni   di   euro,   ai   sensi
          dell'articolo 77; 
                b) quanto a 429 milioni di  euro,  mediante  utilizzo
          delle risorse disponibili,  anche  in  conto  residui,  sui
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          transizione  ecologica  e  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico, finanziati con quota parte  dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 , di cui  all'articolo
          19 del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  di
          competenza delle medesime amministrazioni. A  tal  fine  le
          disponibilita' in conto residui  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione
          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
          Ministero  della  transizione  ecologica,   ai   fini   del
          trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
          ambientali; 
                c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di
          quota  parte  dei  proventi  delle  aste  delle  quote   di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  destinata  al  Ministero
          della transizione ecologica, giacenti  sull'apposito  conto
          aperto presso la tesoreria dello Stato da  reimputare  alla
          Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
                d)  quanto   a   40   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione della dotazione del fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
          14 ottobre 2019, n.  111,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          n. 130  del  27  settembre  2021  (Misure  urgenti  per  il
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nel
          settore  elettrico  e  del   gas   naturale   nonche'   per
          l'abrogazione o la modifica di disposizioni  che  prevedono
          l'adozione  di  provvedimenti  attuativi)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  novembre  2021,  n.  171,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre  2021,  n.
          231: 
              «Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli
          aumenti dei prezzi nel settore elettrico). -  1.  Anche  al
          fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel
          settore elettrico,  confermando  per  il  quarto  trimestre
          dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo  trimestre  del
          medesimo anno  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema
          per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati
          mediante: 
                a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700  milioni
          di euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote
          di  emissione  di  anidride   carbonica   (CO2),   di   cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
          47,  di  competenza   del   Ministero   della   transizione
          ecologica. Le risorse di cui  alla  presente  lettera  sono
          destinate al sostegno delle misure di incentivazione  delle
          energie  rinnovabili  e  dell'efficienza  energetica,   che
          trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
                b)  il  trasferimento  alla  Cassa  per   i   servizi
          energetici e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,  di
          ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro. 
              2. Al fine di contenere gli effetti degli  aumenti  dei
          prezzi nel  settore  elettrico,  ulteriormente  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente  provvede  ad  annullare,  per  il
          quarto trimestre 2021,  le  aliquote  relative  agli  oneri
          generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
          utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
          potenza disponibile fino  a  16,5  kW.  A  tal  fine,  sono
          trasferite  alla  Cassa  per   i   servizi   energetici   e
          ambientali, entro il 15 dicembre  2021,  ulteriori  risorse
          pari a 800 milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 503 e  505
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
              «Omissis. 
              503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei
          prezzi  nel  settore  elettrico  per  il  primo   trimestre
          dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo
          trimestre   dell'anno   2021   dall'articolo   5-bis    del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  nonche'
          con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno  2021
          dall'articolo 1 del decreto-legge  27  settembre  2021,  n.
          130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
          2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per  le  utenze
          elettriche sono parzialmente compensati con le  risorse  di
          cui al comma 505. 
              Omissis. 
              505. Per le finalita' di cui ai  commi  503  e  504  si
          provvede  al  trasferimento  alla  Cassa  per   i   servizi
          energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di  una
          somma pari a 1.800 milioni di euro.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 27 gennaio 2021,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da  COVID-19,   nonche'   per   il
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nel
          settore elettrico)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo  2022,  n.  25,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21: 
              «Art. 14 (Riduzione degli oneri di sistema per il primo
          trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o
          superiore a 16,5 kW). - 1. Per ridurre  gli  effetti  degli
          aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  ad  integrazione
          di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30
          dicembre 2021,  n.  234,  l'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per
          il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022,
          le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di   sistema
          applicate  alle  utenze  con  potenza  disponibile  pari  o
          superiore  a  16,5  kW,   anche   connesse   in   media   e
          alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica
          o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al
          pubblico. 
              2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  1.200
          milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo di quota parte dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
          del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  relativi
          all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei
          servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto  presso
          la tesoreria dello Stato da reimputare  alla  Cassa  per  i
          servizi  energetici  e   ambientali   (CSEA).   Qualora   i
          versamenti mensili risultino  inferiori  al  fabbisogno  di
          cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il
          Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  autorizzare,
          su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni  della
          tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. 
              3. Qualora i versamenti di cui al comma  2,  effettuati
          dal GSE a favore della CSEA, siano inferiori all'importo di
          1.200 milioni di euro, alla differenza si  provvede,  entro
          l'anno 2022, mediante il versamento per pari  importo  alla
          CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo  n.  47  del  2020,  relative  all'anno   2021,
          destinati ai ministeri interessati, giacenti  sull'apposito
          conto aperto presso la tesoreria dello Stato.  A  tal  fine
          non si da' luogo al  versamento  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle  somme  giacenti  nella  Tesoreria  dello
          Stato  sino  al   conseguimento   da   parte   della   CSEA
          dell'importo spettante ai sensi del comma 2.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 130 del 2021: 
              «Art. 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli
          aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale). -  1.  In
          deroga a quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni  di
          gas  metano  usato  per  combustione  per  usi   civili   e
          industriali di cui all'articolo  26,  comma  1,  del  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, contabilizzate nelle  fatture  emesse  per  i
          consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e
          dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per
          cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo  periodo
          siano  contabilizzate  sulla  base  di   consumi   stimati,
          l'aliquota IVA del  5  per  cento  si  applica  anche  alla
          differenza derivante dagli importi ricalcolati  sulla  base
          dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai
          mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
              2. Al fine di contenere per il  quarto  trimestre  2021
          gli effetti degli aumenti dei prezzi nel  settore  del  gas
          naturale, l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
          ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre,  le
          aliquote relative agli oneri generali  di  sistema  per  il
          settore del gas fino  a  concorrenza  dell'importo  di  480
          milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa  per
          i servizi energetici e  ambientali  entro  il  15  dicembre
          2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 506 e  508
          della citata legge n. 234 del 2021: 
              «Omissis 
              506. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          somministrazioni di gas metano destinato  alla  combustione
          per usi civili e per usi industriali  di  cui  all'articolo
          26, comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
          emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di
          gennaio,  febbraio  e   marzo   2022,   sono   assoggettate
          all'aliquota   IVA   del   5   per   cento.   Qualora    le
          somministrazioni   di   cui   al   primo   periodo    siano
          contabilizzate sulla base di  consumi  stimati,  l'aliquota
          IVA del 5  per  cento  si  applica  anche  alla  differenza
          derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei  consumi
          effettivi riferibili, anche  percentualmente,  ai  mesi  di
          gennaio, febbraio e marzo 2022. 
              Omissis. 
              508.  Per  il  primo  trimestre   dell'anno   2022   le
          agevolazioni relative alle  tariffe  per  la  fornitura  di
          energia  elettrica  riconosciute   ai   clienti   domestici
          economicamente svantaggiati  ed  ai  clienti  domestici  in
          gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  41  del  18  febbraio  2008,  e  la
          compensazione per la  fornitura  di  gas  naturale  di  cui
          all'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al  fine
          di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
          previsti per il primo trimestre 2022,  fino  a  concorrenza
          dell'importo di  912  milioni  di  euro.  Tale  importo  e'
          trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
          entro il 31 marzo 2022.».